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Ordinanza 82/1987 ECLI:IT:COST:1987:82 Generato dall'IA

Ordinanza 82/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 82/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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amministrativo degli enti locali nella regione sici- liana), promosso

Regesto Legislator

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Ordinanza 82/1987 · Corte costituzionale: amministrativo degli enti locali nella regione sici- liana), promosso

Parole chiave

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conti regionali controlli ufficiali, controlli veterinari procedimento di controllo degli aiuti autorità di vigilanza sulle tutele servizio medico regionale assicurazione complementare in caso d'ospedalizzazione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 121 e 122

d.l. Presidente della regione Sicilia 29 ottobre 1955, n. 6,

convalidato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 (ordinamento

amministrativo degli enti locali nella regione sici- liana), promosso

con ordinanza emessa il 5 dicembre 1979 dalla Corte dei conti Sezione

giurisdiziona - le per la regione Sicilia - sul ricorso proposto da

Testuzza Giuseppe ed altra c/ Ente ospedaliero SS. Salvatore di

Mistretta, iscritta al n. 804 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 dell'anno

1981;

Visto l'atto di costituzione della regione Sicilia;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari;

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale degli artt. 121 e 122 del

d.lgs. Pres. Reg. Sic. 29 ottobre 1955, n. 6 (ordinamento degli enti

locali siciliani), convalidato con l. reg. Sic. 15 novembre 1963, n.

16, in riferimento agli artt. 3, 103, secondo comma, e 108, primo

comma, Cost., sotto il profilo che le disposizioni in tema di

controllo sui conti degli enti ospedalieri della Sicilia prevedono un

sistema di controllo analogo a quello descritto dalle norme censurate

e tale da rendere meramente eventuale l'esercizio della giurisdizione

contabile da parte della Corte dei conti;

Considerato che con l. 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti

ospedalieri sono stati soppressi e che con legge reg. Sic. 12 agosto

1980, n. 87, sono state istituite le unità sanitarie locali;

che con le successive leggi regionali 18 aprile 1981, n. 69, 23

dicembre 1985, n. 52 e 22 aprile 1986, n. 20 (approvata il 13 marzo

1986) sono state precisate le attribuzioni degli organi delle

uu.ss.ll. e che è stato altresì disciplinato il rendiconto generale

ed il relativo procedimento di controllo (attraverso la trasmissione

alla commissione provinciale di controllo, dopo il parere della

Giunta regionale e l'approvazione da parte dell'Assemblea generale);

che si rende di conseguenza necessario che il giudice a quo

riesamini la rilevanza della proposta questione alla luce della

normativa sopravvenuta.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987

Il direttore della cancelleria: VITALE