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Sentenza 8/1987 ECLI:IT:COST:1987:8 Generato dall'IA

Sentenza 8/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 8/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 250,

Regesto Legislator

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art. 30 della Costituzione; Sentenza 8/1987 · Corte costituzionale: 250,

Parole chiave

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riconoscimento di un figlio diritto di conoscere i propri ascendenti responsabilità parentale figlio unico azione di paternità figlio naturale

Disposizioni normative citate

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art. 30 della Costituzione
ratio legis dell'art. 30 della Costituzione, si è posta in un'ottica
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 250, terzo e

quarto comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 7

maggio 1979 dal Tribunale per i minorenni di Bologna sul ricorso

proposto da Lorenzini Mauro contro Bianchi Paola ed altro, iscritta

al n. 700 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 338 dell'anno 1979;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1986 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Il Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna con ordinanza del

7 maggio 1979 solleva, in riferimento agli artt. 3 e 30 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 250,

commi terzo e quarto, del codice civile, nella parte in cui, qualora

un figlio infrasedicenne sia stato già riconosciuto da uno solo dei

genitori, preclude all'altro genitore il riconoscimento successivo

senza il consenso del primo, o, in caso di opposizione, senza una

sentenza del Tribunale sostitutiva di tale consenso.

L'eccezione viene proposta su istanza del pubblico ministero nel

corso di un giudizio introdotto da Lorenzini Mauro per il

riconoscimento del minore Gianluca, nato a Bologna il 14 settembre

1977. La madre Bianchi Paola, che aveva già riconosciuto il figlio

fin dalla nascita, si opponeva alla richiesta del Lorenzini,

contestandone la paternità e negandone - nell'interesse del minore -

l'idoneità a svolgere responsabilmente il ruolo educativo di padre.

Osserva il Tribunale che la riforma del diritto di famiglia,

introdotta con la legge 19 maggio 1975, n. 151, informandosi alla

ratio legis dell'art. 30 della Costituzione, si è posta in un'ottica

completamente mutata rispetto alla normativa del codice 1942,

attribuendo al genitore non già un diritto nei confronti del figlio,

ma il dovere di assumere gli obblighi derivanti dalla generazione. A

conferma del principio del favor minoris il Tribunale richiama la

sentenza n. 121 del 1974 di questa Corte nella quale si afferma

essere a carico del genitore l'obbligo di educare, mantenere ed

istruire il minore per il solo fatto generazionale, anche se non sia

stato accertato il rapporto di filiazione attraverso il

riconoscimento o una sentenza costitutiva.

Appare quindi evidente - prosegue l'ordinanza - che secondo il

dettato costituzionale il diritto del genitore a riconoscere la prole

è strettamente connesso all'interesse della stessa, sì che può

essere legittimamente limitato in caso di tardività del

riconoscimento. Ma tale tardività andrebbe valutata dalla data della

nascita e non dalla semplice circostanza di avere riconosciuto per

secondo e richiederebbe quindi un controllo sulle capacità educative

del genitore addivenuto troppo tardi alla decisione di assumere la

paternità. Tale esigenza potrebbe ritenersi soddisfatta, con il

rispetto della parità di trattamento per entrambi i genitori,

qualora il legislatore richiedesse un'autorizzazione giudiziale per

il riconoscimento che ciascuno di essi volesse effettuare dopo che il

figlio avesse raggiunto un'età minima.

Invece l'art. 250 del codice civile non richiede alcun controllo

circa l'interesse del minore in caso di riconoscimento, seppure

tardivo, del figlio infrasedicenne non ancora riconosciuto da alcuno

e attribuisce per contro al genitore che abbia già effettuato il

riconoscimento il diritto di opporsi all'analogo atto dell'altro

genitore, in virtù del semplice principio della priorità,

insufficiente per giustificare tale diversità di trattamento. La

tardività del riconoscimento può infatti derivare

dall'impossibilità del genitore ad effettuarlo per situazioni

contingenti a lui non imputabili o addirittura per il divieto della

legge (come nel caso di prole adulterina prima della riforma del

1975). Il genitore, quindi, che voglia "per secondo" accedere al

riconoscimento può trovarsi limitato, "pur essendo senza colpa", da

eventuali ricatti, pregiudizi o latenti rancori del genitore primo

autore del riconoscimento, che, invece, non è soggetto ad alcun

controllo anche se ha tardato a sua volta a riconoscere il figlio.

Secondo il giudice a quo tale disparità di trattamento non appare

connessa ad una sostanziale diversità delle situazioni di fatto

riferibili a ciascun genitore, poiché il legislatore prescinde dalla

loro condotta, privilegiando il criterio della mera successione

temporale rispetto a quello della imputabilità delle azioni umane.

L'intervento dell'autorità giudiziaria, essendo soltanto

eventuale e successivo, si configura pertanto più che come un

controllo sul riconoscimento tardivo come un controllo

sull'esorbitante potere attribuito al genitore che ha riconosciuto

per primo.

Sarebbe stato costituzionalmente corretto - conclude il Tribunale

- che il legislatore avesse richiesto il controllo sull'interesse del

minore infrasedicenne in ogni caso di riconoscimento tardivo e che

avesse previsto l'autorizzazione del giudice in via preventiva, così

come stabilito, in tema di attribuzione del cognome del figlio,

dall'art. 262, ultima parte, del codice civile, nel testo modificato.

La rilevanza della questione risulta infine dall'impossibilità di

decidere il ricorso del signor Lorenzini senza prima stabilire se le

norme invocate siano costituzionalmente legittime.

La domanda rivolta alla Corte dal Tribunale per i minorenni

dell'Emilia-Romagna, con l'ordinanza del 7 maggio 1979, tende ad

ottenere una risposta che rientra nella sfera propria del potere

legislativo. Il Tribunale a quo, infatti - nel delineare il profilo

della condizione di svantaggio del genitore che, intendendo procedere

al riconoscimento tardivo del figlio infrasedicenne, già

riconosciuto dall'altro genitore, può esserne impedito dal mancato

consenso di questo, superabile solo con una sentenza del Tribunale

che tiene luogo del consenso mancante - propone un diverso

trattamento che ristabilisca parità tra entrambi i genitori,

assoggettandoli ad una autorizzazione giudiziale che valga a

controllare l'idoneità del primo come del successivo riconoscimento

a realizzare l'interesse del minore. È così prospettata una

radicale ristrutturazione della norma che interpella la

discrezionalità del legislatore e non il giudice della legittimità

costituzionale.

La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente dichiarato la

inidoneità dello strumento additivo o manipolativo quando non sia

prospettata dal giudice a quo una soluzione univoca e

costituzionalmente obbligata, ma soltanto una astratta possibilità

di nuova produzione legislativa (v. sentenze n. 194 del 1984; nn.

230, 292 e 350 del 1985).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 250, commi terzo e quarto, del codice civile, sollevata dal

Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna con l'ordinanza in

epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE