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Sentenza 65/1987 ECLI:IT:COST:1987:65 Generato dall'IA

Sentenza 65/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 65/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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art. 41 Cost; Sentenza 65/1987 · Corte costituzionale: ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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salari e spostamento della manodopera libertà sindacale trasferimento d'impresa trasferimento del personale distacco di lavoratori trasferimento dei rapporti di lavoro

Disposizioni normative citate

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art. 41 Cost
la norma così interpretata violava l'art. 41 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge

20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità

dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale

nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) promosso con

l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1978 dalla Corte d'Appello di

Firenze nel procedimento civile vertente tra, Monte dei Paschi di

Siena e Marsili Claudio ed altri iscritta al n. 643 del registro

ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 325 dell'anno 1979;

Visto l'atto di costituzione del Monte dei Paschi di Siena nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Uditi l'avv. Renato Scognamiglio per il Monte dei Paschi di Siena

e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Il 28 aprile 1975 i segretari provinciali delle F.I.B. - C.I.S.L.,

F.I.D.A.C. - C.G.I.L., U.I.B. - U.I.L. ricorrevano al Pretore di

Pisa, ai sensi dell'art. 28 Statuto dei lavoratori (legge n. 300/70)

chiedendo che fosse dichiarato nullo il trasferimento di Barbini

Paolo, dirigente di R.A.S., disposto dal Monte dei Paschi di Siena,

dalla filiale di S. Giuliano a quella di Pescia, in quanto privo del

nulla osta della competente associazione sindacale, prescritto

dall'art. 22 dello Statuto dei lavoratori.

Il Pretore con decreto accoglieva la domanda.

Si opponeva il Monte dei Paschi di Siena sostenendo che dovevano

essere applicate le limitazioni numeriche di cui all'art. 23 dello

stesso Statuto.

Il Tribunale di Siena rigettava l'opposizione.

Appellava il Monte dei Paschi di Siena.

La Corte d'Appello di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe,

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 22

citato in quanto non potevano trovare applicazione le limitazioni

numeriche di cui all'art. 23 trattandosi di due diverse fattispecie e

la norma così interpretata violava l'art. 41 Cost.

Invero, i trasferimenti potevano essere bloccati in toto mediante

la nomina a dirigente delle R.A.S. di tutti i dipendenti e mediante

il diniego dei nulla-osta, di guisa che risultava annullato il potere

di organizzazione dell'azienda garantito all'imprenditore dall'art.

41 Cost.

L'ordinanza veniva regolarmente pubblicata e comunicata.

Il Monte dei Paschi di Siena, costituitosi in giudizio, si

riservava memoria illustrativa.

Il Presidente del Consiglio dei ministri interveniva a mezzo

dell'Avvocatura dello Stato la quale sosteneva la infondatezza della

questione perché la norma censurata andava interpretata nel senso

della estensione anche alla fattispecie delle limitazioni numeriche

previste dall'art. 23 dello Statuto dei lavoratori per identità di

ratio ed inoltre la fraudolenta estensione della nomina a dirigente

delle R.A.S. poteva essere repressa mediante le norme sui negozi

fraudolenti ed illeciti.

Nell'imminenza dell'udienza il Monte dei Paschi di Siena

presentava memoria nella quale condivideva le argomentazioni

dell'Avvocatura dello Stato ed, in alternativa, sosteneva la

fondatezza della questione in quanto non potevano trovare

applicazione le norme sui contratti fraudolenti e sulla simulazione.

1. - La Corte di Appello di Firenze dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 22 dello Statuto dei lavoratori (l. n.

300/70) interpretato nel senso che ai trasferimenti dei dirigenti

delle R.A.S. ivi previsti non si applicano le limitazioni numeriche

di cui al successivo art. 23 che regola i permessi retribuiti,

sicché risulterebbe violato l'art. 41 Cost. in quanto la mancanza di

limitazioni renderebbe del tutto nullo il potere di organizzazione

dell'azienda garantito all'imprenditore.

2. - La questione è inammissibile.

Invero, l'ordinanza di remissione non contiene alcuna motivazione

sulla rilevanza. La Corte remittente si è limitata ad affermarne

apoditticamente l'esistenza ma non ha minimamente accennato al numero

dei dirigenti R.A.S. esistenti presso la filiale di appartenenza del

trasferito. Detto accertamento era necessario ed indispensabile ai

fini della verifica della concreta ed effettiva operatività

dell'eventuale limitazione numerica di cui all'art. 23 dello Statuto

dei lavoratori.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 22 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei

lavoratori), sollevata, in riferimento all'art. 41 Cost., dalla Corte

di Appello di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE