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Ordinanza 639/1987 ECLI:IT:COST:1987:639 Generato dall'IA

Constitutional challenge to mandatory venue rules in eviction proceedings dismissed as infounded.

Numero d'incarto Ordinanza 639/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court declared the constitutional question regarding Articles 661, 38, and 28 of the Civil Procedure Code manifestly infounded. The Pretore of Pavia argued that mandatory venue rules in eviction proceedings violated equality and defense rights by preventing landlords from using agreed-forum clauses. The Court held that the mandatory venue aligns with general jurisdiction principles and is necessary due to the severe consequences of non-appearance in eviction cases, allowing landlords to use ordinary procedures if they wish.

Regesto Legislator

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Art. 3 Cost.; Art. 24 Cost.; Art. 661 c.p.c.; Art. 38 c.p.c. The mandatory territorial jurisdiction for eviction validation proceedings does not violate constitutional equality or defense rights, as it corresponds to general forum rules and ensures procedural safeguards against the severe consequences of non-appearance.

Parole chiave

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mandatory territorial jurisdiction eviction validation proceedings constitutional equality rights forum selection clauses civil procedure competence defense rights protection manifestly infounded question locazione abitativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
Art. 24 Cost.
Art. 661 c.p.c.
Art. 38 c.p.c.
art. 663 c.p
non a caso particolari cautele (art. 663 c.p.c.);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, 38, terzo

comma e 661 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza

emessa il 3 novembre 1986 dal Pretore di Pavia nel procedimento

civile vertente tra la s.p.a. AGIP Petroli e Comizzoli Narciso,

iscritta al n. 803 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,

dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di

Pavia dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della

legittimità costituzionale degli artt. 661, 38, terzo comma e 28

cod. proc. civ., assumendo che tali norme, in quanto statuiscono, per

i procedimenti per convalida di sfratto, la competenza inderogabile

del giudice del luogo in cui si trova la cosa locata, precludono al

locatore di adire il giudice del foro convenzionalmente stabilito nel

contratto, con ciò riservandogli un trattamento deteriore rispetto a

quello fatto al conduttore e menomandone il diritto di difesa;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che tale

questione sia dichiarata infondata;

Considerato che questa è stata sollevata non in sede di

convalida, ma nel successivo giudizio ordinario conseguente

all'opposizione dell'intimato, per il quale si ritiene pacificamente

che riprendano vigore le ordinarie regole di competenza;

che d'altra parte la competenza territoriale inderogabile

stabilita per lo speciale procedimento per convalida di sfratto

corrisponde al generale criterio del foro del convenuto e si rende

necessaria in vista delle gravi conseguenze che la legge assegna alla

mancata comparizione dell'intimato, a cagione delle quali essa detta

non a caso particolari cautele (art. 663 c.p.c.);

che il locatore, ove voglia avvalersi della clausola di deroga

convenzionale della competenza, ben può agire nelle forme ordinarie;

che, non essendo perciò ravvisabile nella disciplina impugnata

alcuna violazione dei disposti costituzionali invocati, la questione

deve essere dichiarata manifestamente infondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 661, 38, terzo comma e 28 c.p.c.,

sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dal Pretore di Pavia

con ordinanza del 3 novembre 1986 (r.o. 803/86).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI