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Ordinanza 634/1987 ECLI:IT:COST:1987:634 Generato dall'IA

Ordinanza 634/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 634/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1986 dal T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, iscritta

Regesto Legislator

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art. 4 Cost; Ordinanza 634/1987 · Corte costituzionale: 1986 dal T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, iscritta

Parole chiave

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sindacato dei funzionari necessità d'istruzione scolastica speciale diritti del funzionario diritto all'istruzione primaria posizioni amministrative del funzionario legislazione scolastica

Disposizioni normative citate

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art. 4 Cost
indicata in epigrafe viene denunciata anche la violazione dell'art. 4
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

16 luglio 1984, n. 326 ("Modifiche ed integrazioni alla legge 20

maggio 1982, n. 270"), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio

1986 dal T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, iscritta

al n. 191 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 22 prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione di Tirrito Rosa ed altro nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il TAR per la Sicilia - Sez. staccata di Catania, con

ordinanza emessa il 26 febbraio 1986, ha sollevato in relazione agli

artt. 3, 4 e 97 Cost. questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge 16 luglio 1984, n. 326, ("Modifiche ed

integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270", recante a sua volta

il titolo "Revisione della disciplina del reclutamento del personale

docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica,

ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare

la formazione di precariato e sistemazione del personale precario

esistente");

Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata

dalla Corte con la sentenza n. 282 del 7 luglio 1987;

che, rispetto alla precedente questione, con l'ordinanza

indicata in epigrafe viene denunciata anche la violazione dell'art. 4

Cost., ma in maniera del tutto apodittica ("Così come pertinente

appare il richiamo all'art. 4 della Carta letto in connessione con le

altre due norme costituzionali di cui si assume la violazione");

che, pertanto, sul piano sostanziale, non si rinvengono

nell'ordinanza di rimessione profili ulteriori o diversi da quelli

precedentemente esaminati da questa Corte;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 6 luglio 1984, n. 326,

("Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270"),

sollevata dal TAR per la Sicilia - Sez. di Catania con ordinanza

emessa il 26 febbraio 1986 (reg. ord. n. 191 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI