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Ordinanza 632/1987 ECLI:IT:COST:1987:632 Generato dall'IA

Ordinanza 632/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 632/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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personale sanitario degli ospedali), 66 della legge 12 febbraio 1968,

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 632/1987 · Corte costituzionale: personale sanitario degli ospedali), 66 della legge 12 febbraio 1968,

Parole chiave

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necessità di cure mediche sospensione delle prestazioni d'invalidità perizia medica superata incapacità lavorativa attestata assistenza agli anziani accredito per compiti assistenziali

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
627; sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della

legge 10 maggio 1964, n. 336 (Norme sullo stato giuridico del

personale sanitario degli ospedali), 66 della legge 12 febbraio 1968,

n. 132, e 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 702, nel testo modificato

dalla legge 3 settembre 1982, n. 627, promosso con ordinanza emessa

il 7 marzo 1986 dal T.A.R. per la Calabria, iscritta al n. 826 del

registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 5, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo per la Calabria, con

ordinanza in data 7 marzo 1986, ha sollevato, in riferimento all'art.

3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e

6 della legge 10 maggio 1964 n. 336 (Norme sullo stato giuridico del

personale sanitario degli ospedali), 66 della legge 12 febbraio 1968

n. 132, 5 del d.l. 2 luglio 1982 n. 702, nel testo modificato dalla

legge di conv. 3 settembre 1982 n. 627, nella parte in cui consentono

il mantenimento in servizio sino al settantesimo anno di età solo

dei sanitari che, alla data di entrata in vigore della legge n. 336

del 1964, rivestivano determinate qualifiche di ruolo;

che questione identica è già stata dichiarata da questa Corte

non fondata con la sentenza n. 134 del 1986 e che nell'ordinanza di

rimessione non si rinvengono nuovi e diversi profili di

illegittimità costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964 n. 336;

66 della legge 12 febbraio 1968 n. 132; 5 del d.l. 2 luglio 1982 n.

702, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982

n. 627; sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale

Amministrativo Regionale per la Calabria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI