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Ordinanza 629/1987 ECLI:IT:COST:1987:629 Generato dall'IA

Ordinanza 629/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 629/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma

Regesto Legislator

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Ordinanza 629/1987 · Corte costituzionale: 22, terzo comma

Parole chiave

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lavoro domenicale e festivo riposo settimanale ore di lavoro non effettuate periodo di presenza obbligatorio sussidio per le spese di soggiornante settimanale contrazione della settimana
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma

della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei fanciulli

e degli adolescenti), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1984

dal Pretore di Asti nel procedimento penale a carico di Palermino

Giuseppe, iscritta al n. 831 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 del 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il pretore di Asti dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 17 ottobre 1967

n. 977 (Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), nella

parte in cui non estende anche al caso di minori addetti al servizio

di ristorazione la facoltà di derogare all'obbligatorietà del

riposo domenicale, concessa, invece, al datore di lavoro nel caso di

minori occupati nelle rappresentazioni di spettacoli o in riprese

radio-televisive;

che, ad avviso del giudice a quo la norma censurata viola gli

artt. 3 e 41 Cost. in quanto in entrambi i suddetti casi la

menzionata deroga può trovare identica giustificazione - trattandosi

di un servizio reso al pubblico, che, secondo l'id quod plaerumque

accidit, può proprio nelle domeniche registrare maggior

disponibilità dei potenziali utenti -, sicché risulta arbitraria la

denunziata disparità di trattamento, con l'ulteriore conseguenza

dell'illegittima compressione della libertà di iniziativa economica

in danno degli imprenditori esclusi dalla cennata facoltà;

che le esposte censure sono manifestamente infondate;

che, invero, la situazione dei minori che lavorano presso

ristoranti si distingue da quella considerata nella norma censurata

come meritevole della suddetta deroga poiché il lavoro prestato dai

minori nelle rappresentazioni di spettacoli o riprese dirette

radiotelevisive, per la particolare natura delle prestazioni stesse,

si presenta, di norma, con carattere di insostituibilità ed è,

inoltre, sottoposto ad uno speciale controllo preventivo della P.A.

(si veda ad esempio, quanto stabilito dall'art. 4, terzo comma, della

legge n. 977 del 1967 in merito all'autorizzazione dell'Ispettorato

provinciale del lavoro), non operante, invece, nel settore della

ristorazione;

che, conseguentemente, le situazioni poste a confronto appaiono

non assimilabili e perciò tali da giustificare una diversità di

trattamento anche in materia di riposo settimanale, con le

correlative limitazioni alla libertà di iniziativa degli

imprenditori operanti nel testé menzionato settore, le quali trovano

fondamento nell'esigenza, del pari garantita costituzionalmente (art.

37, terzo comma), di tutelare il lavoro dei minori.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 17 ottobre 1967

n. 977 (Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dal Pretore di

Asti con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI