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Ordinanza 628/1987 ECLI:IT:COST:1987:628 Generato dall'IA

Ordinanza 628/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 628/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 18

Regesto Legislator

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Ordinanza 628/1987 · Corte costituzionale: 2 del d.P.R. 18

Parole chiave

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infrazioni contro i beni culturali reati contro il patrimonio conservazione dei monumenti allegazioni di persecuzione contraddittorie infrazione privilegiata altri reati
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 18

dicembre 1981, n. 744 (Concessione di amnistia e indulto), promosso

con ordinanza emessa il 25 novembre 1982 dal Pretore di Venezia nel

procedimento penale a carico di Gasparini Giovanni, iscritta al n.

829 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 60 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Venezia, con ordinanza del 25 novembre

1982, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 9 della

Costituzione, l'illegittimità dell'art. 2 del d.P.R. 18 dicembre

1981, n. 744, "nella parte in cui non esclude dall'applicazione

dell'amnistia i reati previsti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089";

che, secondo il giudice a quo, l'omessa menzione, da parte della

norma censurata, dei suddetti reati fra quelli esclusi dal beneficio

dell'amnistia sarebbe priva di ogni giustificazione, "dal momento che

le medesime esigenze di tutela degli interessi generali inerenti al

territorio", che hanno determinato la scelta del legislatore espressa

nell'art. 2, lettera c), n.1, del d.P.R.18 dicembre 1981, n.744, "si

rinvengono anche nella fattispecie di violazione delle disposizioni"

della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

e che, sempre stando all'ordinanza di rimessione, "il contrasto

della norma in questione con il principio di uguaglianza riguarda",

in particolare, la parte seconda dell'art. 2, lettera c), n.1, del

d.P.R. 18 dicembre 1981, n.744, "ove è fatta salva la esclusione

dell'applicabilità dell'amnistia anche per le violazioni della

legislazione urbanistica riguardanti 'un'area di piccola estensione,

in assenza delle opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino

una limitata entità dei volumi esistenti' qualora sussistano lesioni

'degli interessi pubblici tutelati da vincoli di carattere

idrogeologico, paesaggistico, archeologico, storico-artistico'";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che - a parte ogni rilievo circa la censurabilità

della norma denunciata sotto il profilo che l'accoglimento della

censura dedotta potrebbe comportare la privazione di un beneficio

già riconosciuto all'imputato - la costante giurisprudenza di questa

Corte è nel senso che "compete esclusivamente al legislatore la

scelta del criterio di discriminazione fra reati amnistiabili e no e

che le relative valutazioni non possono essere sindacate, salvo che

ricorrano casi in cui la sperequazione normativa tra figure omogenee

di reati assuma dimensioni tali da non potersi considerare sorretta

da alcuna ragionevole giustificazione" (v. sentenze n. 59 del 1980,

n. 214 del 1974, n. 4 del 1974) e che il detto criterio "può farsi

discendere da considerazioni di diverso ordine, come per esempio la

maggiore diffusione" di alcuni reati "in un certo momento ed il

conseguente allarme sociale tale da sconsigliare per casi l'adozione

di un atto di clemenza" (v. sentenza n. 175 del 1971);

e che, quindi, tenuto anche conto della diversa oggettività

giuridica dei tipi di reato posti a confronto, la dedotta disparità

di trattamento non risulta del tutto ingiustificata e non può

conseguentemente ritenersi arbitraria;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744

(Concessione di amnistia e indulto), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 9 della Costituzione, dal Pretore di Venezia con ordinanza

del 25 novembre 1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI