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Sentenza 619/1987 ECLI:IT:COST:1987:619 Generato dall'IA

Sentenza 619/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 619/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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anteatta del rapporto di lavoro, ma viene perciò ad essere mantenuto

Regesto Legislator

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Sentenza 619/1987 · Corte costituzionale: anteatta del rapporto di lavoro, ma viene perciò ad essere mantenuto

Parole chiave

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indennità giornaliere di malattia indennità di disoccupazione dell'assicurato sospensione del diritto all'indennità copertura dell'assicurazione invalidità indennità per lavoro ridotto prestazione all'indipendente
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464 (Modifiche ed integrazioni

alla legge 5 novembre 1968 n. 1115, in materia di integrazione

salariale e di trattamento speciale di disoccupazione), promosso con

ordinanza emessa il 6 febbraio 1985 dal Pretore di Bologna, iscritta

al n. 293 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 22- bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di costituzione di Ciccone Santa e dell'I.N.P.S.

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco.

1.- Con ordinanza in data 6 febbraio 1985 il pretore di Bologna ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,

secondo comma, della legge 8 agosto 1972 n. 464, nella parte in cui,

in violazione degli artt. 3 e 38 Cost., non prevede che i lavoratori

in cassa integrazione ordinaria ad ore zero abbiano diritto

all'indennità di malattia.

2.- Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite

dell'Avvocatura Generale dello Stato e si sono costituiti l'I.N.P.S.

e la parte privata.

1.- La censura della norma in oggetto muove dal presupposto che

nel vigente ordinamento non esista alcuna disposizione attributiva

del diritto all'indennità di malattia ai lavoratori posti in

trattamento di C.I.G. ad ore zero. Tale diritto, invero, può,

secondo il giudice a quo, radicarsi per questi ultimi nella fase

anteatta del rapporto di lavoro, ma viene perciò ad essere mantenuto

solo per i due mesi successivi alla sospensione della prestazione

lavorativa, non anche per l'ulteriore periodo di durata del

trattamento di C.I.G. Detti lavoratori verrebbero, pertanto,

discriminati rispetto a quelli posti in trattamento di cassa

integrazione straordinaria, i quali hanno, invece, diritto

all'indennità di malattia anche durante tale trattamento; oltre che

privati dell'assistenza necessaria nel periodo di maggiore bisogno.

2.- Il suddetto presupposto ermeneutico appare, tuttavia,

infondato. Invero, l'art. 4 della legge 20 maggio 1975 n. 164, ai

fini del "diritto all'assistenza sanitaria" equipara i periodi di

integrazione salariale a quelli di effettiva prestazione lavorativa;

e l'indirizzo giurisprudenziale consolidato formatosi sul punto è

nel senso di ritenere che con l'espressione "assistenza sanitaria" il

legislatore, contrariamente a quanto opinato al riguardo dal giudice

a quo, abbia inteso alludere a tutte le prestazioni spettanti ai

lavoratori ammalati, ivi compresa quella concernente l'erogazione

dell'indennità in questione. È palese, quindi, come non sia

ipotizzabile, alla stregua di tale corretto orientamento ermeneutico,

la violazione degli invocati precetti costituzionali.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della

legge 8 agosto 1972 n. 464, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

38 Cost., dal pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: D. MINELLI