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Sentenza 615/1987 ECLI:IT:COST:1987:615 Generato dall'IA

Sentenza 615/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 615/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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disciplina della raccolta dei funghi"), promosso con ordinanza emessa

Regesto Legislator

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art. 113 Cost; Sentenza 615/1987 · Corte costituzionale: disciplina della raccolta dei funghi"), promosso con ordinanza emessa

Parole chiave

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diritto regionale inquinamento locale regolamentazione della caccia legislazione locale ente regionale violazione di norme di protezione

Disposizioni normative citate

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art. 113 Cost
giurisdizionale ex art. 113 Cost., sostituire il rimedio
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge

della provincia di Trento 26 luglio 1973, n. 18 ("Norme per la

disciplina della raccolta dei funghi"), promosso con ordinanza emessa

il 16 ottobre 1982 dal Pretore di Pergine Valsugana nel procedimento

civile vertente tra Ioriatti Luigi e la provincia autonoma di Trento,

iscritta al n. 879 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 142 dell'anno 1983;

Visto l'atto di costituzione della provincia autonoma di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Con ordinanza in data 16 ottobre 1982, il Pretore di Pergine

Valsugana ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9 legge provinciale di Trento 26 luglio 1973, n. 18, nella

parte in cui, disciplinando la raccolta' dei funghi e sanzionando

amministrativamente la violazione delle connesse prescrizioni,

individua l'autorità giudiziaria territorialmente competente a

conoscere delle opposizioni alle relative ordinanze-ingiunzioni. Ad

avviso del giudice a quo la norma si porrebbe in contrasto con gli

artt. da 4 a 9 dello Statuto regionale del Trentino-Alto Adige

(d.P.R.

n. 670 del 1972) che non riconoscono alla provincia autonoma potestà

legislativa in materia processuale civile.

La provincia autonoma di Trento, costituendosi, ha eccepito

l'irrilevanza della questione sollevata in quanto, anche in assenza

della norma impugnata, il giudice competente a conoscere

dell'opposizione sarebbe sempre "il pretore del luogo in cui è stata

accertata la violazione", e ciò in virtù di quanto dispone la legge

3 maggio 1967, n. 317 modificatrice della disciplina prevista dalla

legge 14 aprile 1910, n. 639, (che il giudice a quo aveva invece

ritenuto ancora applicabile alla fattispecie sottoposta al suo

esame).

Osserva poi nel merito la parte costituita che la norma impugnata,

limitandosi a riprodurre la vigente normativa statale, non avrebbe

inteso, dettare, né avrebbe di fatto creato una autonoma disciplina

provinciale, e comunque, l'individuazione del mezzo di impugnazione e

della competenza territoriale dell'organo prescelto non

rientrerebbero nella materia processuale, attenendo invece alla

regolamentazione della sanzione amministrativa; la provincia,

infatti, ben potrebbe in ipotesi e ferma restando la tutela

giurisdizionale ex art. 113 Cost., sostituire il rimedio

dell'opposizione con la previsione di un ricorso in via

amministrativa.

1. - È sottoposta all'esame della Corte la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge prov. Trento 26

luglio 1973, n. 18, sollevata, in riferimento agli artt. da 4 a 9

dello statuto speciale per la regione del Trentino-Alto Adige (d.P.R.

n. 670 del 1972), dal Pretore di Pergine Valsugana.

L'articolo di legge denunciato, che attiene alle sanzioni

amministrative relative alle violazioni della disciplina della

raccolta dei funghi, indica al terzo comma l'autorità giudiziaria

territorialmente competente a conoscere delle opposizioni alle

ordinanze-ingiunzioni. La disposizione, ad avviso del giudice a quo,

sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto regola una materia

sottratta alla competenza legislativa della provincia autonoma di

Trento.

2. - Questa Corte con sentenza n. 203 del 1987 si è già occupata

del problema in relazione ad altra norma di identico contenuto (art.

27 comma terzo, l. prov. Trento 3 dicembre 1976, n. 41, disciplina ed

organizzazione dell'insegnamento dello sci e delle scuole di sci

nella provincia autonoma di Trento) di cui ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale, in quanto la disposizione impugnata,

nell'individuare il giudice competente del giudizio di opposizione

all'ingiunzione nel pretore del luogo in cui l'infrazione è stata

accertata, disciplina una materia di natura processuale sottratta

alla compentenza legislativa della provincia autonoma di Trento

(sentt. n. 4 del 1956, n. 12 del 1957, n. 81 del 1976, n. 72 del

1977), e riservata al legislatore nazionale (sent. n. 81 del 1986).

Sulla base di tali principi è del tutto evidente l'illegittimità

costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge provinciale di

Trento 26 luglio 1973, n. 18. Né varrebbe in contrario obiettare che

la disciplina in concreto dettata dalla disposizione impugnata

coincide con quella posta dalla normativa statale. Al riguardo,

infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha escluso che le Regioni,

nelle materie per le quali non hanno alcuna competenza legislativa,

possano riprodurre norme legislative statali, in quanto ciò

comporterebbe una indebita novazione della fonte (sent. n. 128 del

1963).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma terzo

della legge provinciale di Trento 6 dicembre 1976, n. 41, ("Norme per

la disciplina della raccolta dei funghi").

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI