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Ordinanza 610/1987 ECLI:IT:COST:1987:610 Generato dall'IA

Ordinanza 610/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 610/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22

Regesto Legislator

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art. 128 Cost; Ordinanza 610/1987 · Corte costituzionale: regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22

Parole chiave

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diritto di espropriare competenza dell'esecutivo incompetenza territoriale esercizio di poteri d’imperio competenza attribuita nozione di amministrazione aggiudicatrice

Disposizioni normative citate

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art. 128 Cost
violerebbe l'art. 128 Cost.;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge

della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 ("Riordinamento

delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia

urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata,

nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse

regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22

ottobre 1971 n. 865 ed al decreto del Presidente della Repubblica 15

gennaio 1972 n. 8 - Deleghe in materia di espropriazione per pubblica

utilità"), promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1985 dal

T.A.R. per l'Emilia-Romagna - Sede di Bologna, iscritta al n. 867 del

registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 23/1° serie speciale dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il T.A.R. per l'Emilia-Romagna, con ordinanza 7

febbraio 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8 della l. reg. Emilia-Romagna 27 marzo 1975, n. 18 sotto

il profilo che esso, designando l'organo della Provincia - il

Presidente - competente ad emanare provvedimenti espropriativi,

violerebbe l'art. 128 Cost.;

Considerato che questione analoga è stata già ritenuta non

fondata da questa Corte con la sentenza n. 319 del 1983 e

manifestamente infondata con ordinanze 43, 157 e 161 del 1984;

che non sono prospettati profili nuovi che inducano a

discostarsi da tali decisioni;

Visti gli artt. 26, comma II, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma

II, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8 della l. reg. Emilia-Romagna 27 marzo

1975, n. 18 (Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove

procedure in materia urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata

e convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici

di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi

della legge 22 ottobre 1971 n. 865 ed al decreto del Presidente della

Repubblica 15 gennaio 1972 n. 8 - Deleghe in materia di

espropriazione per pubblica utilità) sollevata con l'ordinanza

indicata in epigrafe in riferimento all'art. 128 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI