Ordinanza 610/1987 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAregionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 128 Cost; Ordinanza 610/1987 · Corte costituzionale: regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge
della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 ("Riordinamento
delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia
urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata,
nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22
ottobre 1971 n. 865 ed al decreto del Presidente della Repubblica 15
gennaio 1972 n. 8 - Deleghe in materia di espropriazione per pubblica
utilità"), promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1985 dal
T.A.R. per l'Emilia-Romagna - Sede di Bologna, iscritta al n. 867 del
registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 23/1° serie speciale dell'anno 1986;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il T.A.R. per l'Emilia-Romagna, con ordinanza 7
febbraio 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8 della l. reg. Emilia-Romagna 27 marzo 1975, n. 18 sotto
il profilo che esso, designando l'organo della Provincia - il
Presidente - competente ad emanare provvedimenti espropriativi,
violerebbe l'art. 128 Cost.;
Considerato che questione analoga è stata già ritenuta non
fondata da questa Corte con la sentenza n. 319 del 1983 e
manifestamente infondata con ordinanze 43, 157 e 161 del 1984;
che non sono prospettati profili nuovi che inducano a
discostarsi da tali decisioni;
Visti gli artt. 26, comma II, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma
II, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8 della l. reg. Emilia-Romagna 27 marzo
1975, n. 18 (Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove
procedure in materia urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata
e convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici
di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi
della legge 22 ottobre 1971 n. 865 ed al decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972 n. 8 - Deleghe in materia di
espropriazione per pubblica utilità) sollevata con l'ordinanza
indicata in epigrafe in riferimento all'art. 128 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI