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Ordinanza 609/1987 ECLI:IT:COST:1987:609 Generato dall'IA

Ordinanza 609/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 609/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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Ordinanza 609/1987 · Corte costituzionale: ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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prezzo del terreno indennità di residenza indennità d'espropriazione metodo delle spese di sostentamento canone del diritto di superficie aliquota della rendita d'invalidità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, terzo

comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e

coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme

sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni

alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29

settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi

straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e

convenzionata"), promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1975

dalla Corte di Appello di Napoli, iscritta al n. 1333 del registro

ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 97- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di costituzione di Colucci Teresa nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte

d'Appello di Napoli ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 16, terzo comma, della l. 22 ottobre 1971,

n. 865 in quanto, commisurando l'indennità di espropriazione, per le

aree esterne ai centri abitati, al valore medio delle singole regioni

agrarie, contrasterebbe con l'art. 42, terzo comma, Cost.;

Considerato che, la norma impugnata è stata modificata dall'art.

14 della l. n. 10 del 1977, applicabile alle indennità non ancora

definite in forza dell'art. 19 della stessa legge;

che tali ultimi articoli sono stati dichiarati

costituzionalmente illegittimi con sentenza 30 gennaio 1980, n. 5;

che, successivamente, la misura dell'indennità di

espropriazione è stata disciplinata dalla l. 29 luglio 1980, n. 385,

dichiarata a sua volta illegittima con la sentenza 19 luglio 1983, n.

223;

che la Corte di Cassazione, a seguito di tali pronunce, ha

eleborato una giurisprudenza con la quale, da un lato ha affermato

che la sentenza n. 5 del 1980 concerne solo l'espropriazione delle

aree con destinanzione edilizia (Cass. 24 ottobre 1984, n. 5401);

dall'altro che, riguardo a tali aree, l'indennità va liquidata a

norma della l. 25 giugno 1865, n. 2359 (Cass. 8 luglio 1985, n.

4091);

che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al

giudice a quo perché accerti se la questione sollevata sia tuttora

rilevante alla stregua di quanto anzi detto, esaminando se la

fattispecie oggetto del giudizio a quo debba ancora considerarsi

regolata dalla norma impugnata;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI