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Ordinanza 600/1987 ECLI:IT:COST:1987:600 Generato dall'IA

Ordinanza 600/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 600/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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base dei principi affermati da questa Corte nelle sentenze n. 355 del

Regesto Legislator

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Ordinanza 600/1987 · Corte costituzionale: 355 del

Parole chiave

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giurisdizione costituzionale impugnazione di decisioni amministrative autonomia amministrativa amministrazione regionale legittimazione del comune incompetenza territoriale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge

della Regione Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10 ("Norme per

l'accelerazione e lo snellimento delle procedure - Delega di

funzioni"), promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1979 dal

T.A.R. per la Basilicata, iscritta al n. 487 del registro ordinanze

1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304

dell'anno 1981;

Visto l'atto di costituzione dell'Istituto "Suore Discepolo di

Gesù Eucaristico";

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il T.A.R. per la Basilicata, con ordinanza 22 marzo

1979 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

28 della l. reg. Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10, sotto il profilo

che esso - delegando i sindaci, ad esercitare, per le opere di

propria competenza o ad essi affidate dalla Regione, le funzioni

amministrative regionali di cui all'art. 3 del d.P.R. 15 gennaio

1972, n. 8 - violerebbe gli artt. 97, 117, 118, 128 e 130 Cost.;

che davanti a questa Corte si è costituita la parte privata,

insistendo per la declaratoria d'illegittimità costituzionale della

norma impugnata;

Considerato che questioni analoghe sono state già dichiarate

manifestamente infondate con ordinanza 2 aprile 1986, n. 81, sulla

base dei principi affermati da questa Corte nelle sentenze n. 355 del

1985 e 319 del 1983 e delle declaratorie di manifesta infondatezza

contenuti nelle ordinanze 42, 43, 71, 157, 158 del 1984 e 267 del

1985;

che non si ravvisano ragioni per discostarsi da tale decisione e

dalle altre dianzi menzionate;

Visti gli artt. 26, comma II, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma

II, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 28 della l. reg. Basilicata 8 febbraio 1977,

n. 10 (Norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure -

Delega di funzioni) sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in

riferimento agli artt. 97, 117, 118, 128 e 130 Cost.;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI