Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 597/1987 ECLI:IT:COST:1987:597 Generato dall'IA

Ordinanza 597/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 597/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

il 4 aprile 1977, pervenuta alla Corte l'11 giugno 1984, ha sollevato

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 597/1987 · Corte costituzionale: il 4 aprile 1977, pervenuta alla Corte l'11 giugno 1984, ha sollevato

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto di ritenzione del locatore disdetta della locazione abitativa diritto di riprendere il possesso della cosa cosa locata legge sugli alloggi protezione del conduttore contro le disdette
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 7 della

legge 23 maggio 1950, n. 253 ("Disposizioni per le locazioni e

sublocazioni di immobili urbani"), come modificato dall'art.

1-quinquies della legge 31 luglio 1975, n. 363 ("Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255,

concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di

locazione e di sublocazione degli immobili urbani") - promosso con

ordinanza emessa il 4 aprile 1977 dal Pretore di Lucera, iscritta al

n. 835 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 301 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso dal locatore,

proprietario di più immobili tutti locati, onde ottenere la

cessazione della proroga nei confronti del conduttore sulla base

della necessità propria, il Pretore di Lucera, con ordinanza emessa

il 4 aprile 1977, pervenuta alla Corte l'11 giugno 1984, ha sollevato

- in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione - questione di

legittimità costituzionale degli artt. 4 e 7 della legge 23 maggio

1950, n. 253, quest'ultimo nel testo modificato dall'art. 1 quinquies

dalla legge 31 luglio 1975, n. 363 di conversione del decreto-legge

25 giugno 1975, n. 255;

che il giudice a quo osserva che l'inesistenza di limiti alla

facoltà del locatore di scegliere il rapporto dal quale recedere -

facendo valere la propria necessità abitativa - nel caso in cui egli

disponga di più immobili, è di ostacolo ad una completa

comparazione degli effettivi bisogni delle parti, ponendosi in

contrasto con i principi di eguaglianza e di utilità sociale della

proprietà;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza

della questione.

Considerato che il giudice rimettente si è limitato ad affermare

che la rilevanza della questione risulterebbe evidente dalla

narrativa stessa dell'ordinanza;

che viceversa è necessario che la questione dedotta rivesta nel

giudizio a quo un'incidenza attuale e non meramente eventuale (sent.

5 ottobre 1983, n. 300), mentre nella fattispecie non è stato

chiarito menomamente quale effetto avrebbe nel processo citato

l'esito del giudizio di legittimità costituzionale;

che quest'ultimo non può, pertanto, essere ammesso.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 4 e 7 (come modificato dall'art.

1-quinquies della legge 31 luglio 1975, n. 363) della legge 23 maggio

1950, n. 253 ("Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di

immobili urbani"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della

Costituzione, dal Pretore di Lucera con ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI