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Ordinanza 596/1987 ECLI:IT:COST:1987:596 Generato dall'IA

Ordinanza 596/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 596/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'acquirente dell'immobile, allo scopo di esercitare il diritto di

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 596/1987 · Corte costituzionale: dell'acquirente dell'immobile, allo scopo di esercitare il diritto di

Parole chiave

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contratti negoziati fuori dei locali commerciali non attribuzione a una zona sfratto da locali commerciali conduttore di locali commerciali restrizione di diritto pubblico della proprietà ubicazione dell'immobile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
di Catania ha sollevato - in relazione all'art. 3 della Costituzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 27 e 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina

delle locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa

il 16 febbraio 1983 dal Tribunale di Catania, iscritta al n. 7 del

registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 102 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio, promosso dal conduttore di

un'area adibita a deposito di macchinari nei confronti

dell'acquirente dell'immobile, allo scopo di esercitare il diritto di

riscatto ex art. 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il Tribunale

di Catania ha sollevato - in relazione all'art. 3 della Costituzione

- questione di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 27 e 38 della legge citata, nella parte in cui non

prevedono il diritto di prelazione in favore dei conduttori di aree

nude seppur destinate allo svolgimento di una delle attività

indicate nell'art. 27 della legge;

Considerato che in base al "diritto vivente" deve ritenersi che la

disciplina dettata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina

delle locazioni di immobili urbani"), riguardo al diritto di

prelazione in caso di vendita di immobili urbani destinati ad uso

diverso dall'abitativo, comprende tutti gli immobili, nei quali venga

esercitata una delle attività contemplate dal citato art. 27 e

pertanto si estende anche alle aree non edificate;

che la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di

cassazione argomenta nel senso del carattere ordinario e non più

eccezionale del regime definitivo posto dalla legge 27 luglio 1978,

n. 392, per le locazioni abitative e non, il quale viene pertanto ad

integrare i generali principi codicistici;

che in particolare, l'interpretazione riduttiva, che escludeva

dai benefici della legislazione vincolistica gli immobili non

riconducibili al concetto di costruzione, può considerarsi superata

con il venir meno della contingente normativa di cui alle leggi

speciali;

che, a termini dell'art. 812 del codice civile, anche la

porzione di terreno deve qualificarsi come immobile ed all'attività

in essa svolta va raccordata la tutela predisposta dal titolo I, capo

II, della citata legge n. 392 del 1978;

che, in conclusione, deve affermarsi che il corrente dato

interpretativo, condiviso dalla Corte, esclude il presupposto

affermato dall'ordinanza di rimessione, onde la relativa questione

risulta priva di fondamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 27 e 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392

("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevata dal

Tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI