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Ordinanza 594/1987 ECLI:IT:COST:1987:594 Generato dall'IA

Ordinanza 594/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 594/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1979, n. 21 ("Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione; Ordinanza 594/1987 · Corte costituzionale: 1979, n. 21 ("Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio

Parole chiave

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diritto di ritenzione del locatore disdetta del contratto di locazione diritto di riprendere il possesso della cosa protezione del conduttore contro le disdette ritiro della concessione diritti del conduttore

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
asserita violazione dell'art. 24 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge

27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili

urbani"), modificato dall'art. 1 bis del decreto-legge 30 gennaio

1979, n. 21 ("Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio

degli immobili adibiti ad uso di abitazione"), promosso con ordinanza

emessa il 3 maggio 1982 dal Giudice conciliatore di Bologna, iscritta

al n. 397 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 317 del 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Giudice conciliatore di Bologna, adito per il

recesso da un contratto di locazione relativo ad immobile destinato

ad uso diverso dall'abitativo, avendo il locatore fatto valere le

cause previste dall'art. 59, nn. 7 ed 8 della legge 27 luglio 1978,

n. 392, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 73 della legge citata (come modificato dall'art. 1 bis del

decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito in legge 31 marzo

1979, n. 93);

che tanto la mancata estensione delle cause di recesso

concernenti la sublocazione parziale che la mancata equiparazione

dell'immobile agli "usi diversi", concreterebbero, a parere del

giudice a quo, violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza

della questione;

Considerato che la Corte ha costantemente affermato come il

principio di eguaglianza garantisca parità di trattamento soltanto a

parità di situazioni, la cui valutazione è riservata alla

discrezionalità del legislatore;

che è stato altresì più volte rilevato (sentt. nn. 111 del

1981, 252 del 1983 e 116 del 1987) come nessuna omogeneità sussista

tra i rapporti locatizi aventi ad oggetto immobili destinati ad

abitazione e locazioni concernenti immobili destinati ad uso diverso,

in conseguenza del differente rilievo economico ad essi riconosciuto,

nonché come al secondo tipo di rapporti venga accordata una tutela

normativa più affievolita;

che nessuna indicazione ha fornito il giudice a quo circa la

asserita violazione dell'art. 24 della Costituzione;

che pertanto la proposta questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392

("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), modificato

dall'art. 1 bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21 ("Dilazione

dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti

ad uso di abitazione"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Bologna, con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI