Ordinanza 591/1987 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 della Costituzione; Ordinanza 591/1987 · Corte costituzionale: ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo
comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle
locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 27
marzo 1980 dal Pretore di Codigoro, iscritta al n. 644 del registro
ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 304 dell'anno 1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di determinazione del
canone, il Pretore di Codigoro ha sollevato, in relazione all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 26, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392,
nella parte in cui esclude l'applicabilità degli artt. da 12 a 25
della stessa legge agli immobili siti nei Comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza
della questione osservando come il giudice a quo si sia limitato ad
auspicare l'introduzione di un "equo" sistema di coefficienti per i
Comuni esclusi dall'impugnato art. 26;
Considerato che il giudice a quo sollecita una decisione additiva,
di natura essenzialmente discrezionale, prospettandosi per la
questione sollevata una pluralità di soluzioni, derivanti da varie,
possibili valutazioni;
che, pertanto, come la Corte ha più volte affermato (sent. 22
aprile 1986, n. 109), il giudizio costituzionale non può essere
ammesso;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale, dell'art. 26, secondo comma, della legge 27 luglio
1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"),
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore
di Codigoro con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI