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Ordinanza 589/1987 ECLI:IT:COST:1987:589 Generato dall'IA

Ordinanza 589/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 589/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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e 97 Cost. ed altresì 76 in relazione alla legge di delega 1° aprile

Regesto Legislator

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Ordinanza 589/1987 · Corte costituzionale: e 97 Cost. ed altresì 76 in relazione alla legge di delega 1° aprile

Parole chiave

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sanzione disciplinare licenziamento del pubblico dipendente agente di polizia reati contro i doveri d'ufficio e professionali posizioni amministrative del funzionario violenza o minaccia contro le autorità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma,

lett. a), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n.737 (Sanzioni disciplinari

per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e

regolamentazione dei relativi procedimenti), promosso con ordinanza

emessa il 10 dicembre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale del

Lazio, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, 1ª serie speciale,

dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 dicembre 1986 dal T.A.R.

Lazio è stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art.8, primo comma, lett. a) d.P.R. 25 ottobre

1981 n.737 - Sanzioni disciplinari per il personale

dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei

relativi procedimenti - nella parte in cui, per il pubblico

dipendente (nel caso, agente scelto della polizia di Stato)

condannato per "delitti previsti dalla legge sul nuovo ordinamento

dell'Amministrazione della P.S.", prevede la sanzione disciplinare

"rigida" della destituzione di diritto, per contrasto con gli artt. 3

e 97 Cost. ed altresì 76 in relazione alla legge di delega 1° aprile

1981 n.121 che prevede la destituzione di diritto per "gravi delitti

non colposi";

Considerato che identica questione con riferimento ai parametri di

cui agli artt. 3 e 97 è stata dichiarata inammissibile da questa

Corte con la sentenza n. 270 del 1986 (e manifestamente inammissibile

con le successive ordinanze n. 187 e n. 248 del 1987);

che pertanto non ravvisandosi validi motivi o argomentazioni

nuove, rispetto a quelle già prese in esame, tali da indurre questa

Corte a modificare il proprio orientamento, va dichiarata la

manifesta inammissibilità della sollevata questione con riferimento

ai dedotti parametri;

che quanto all'assunto eccesso di delega erroneamente il

Collegio a quo ha denunciato la norma per non avere essa previsto,

come causa di destituzione di diritto, gravi delitti di cui

all'ordinamento dell'Amministrazione di P.S.: va osservato, infatti,

come il rispetto di quanto enunciato dall'art.70 n. 6, l. n.121 del

1981 che genericamente prevede la destituzione di diritto "per gravi

delitti non colposi", sia da verificare alla luce dell'intero

contesto delle svariate ipotesi delittuose comprese nella lett. a)

della norma impugnata e non soltanto in riferimento alla singola

ipotesi dei "delitti previsti dalla legge sul nuovo ordinamento

dell'Amministrazione della P.S." (la cui gravità, ai fini

dell'adeguatezza della prevista sanzione, implica scelte e

valutazioni precluse a questa Corte per le stesse ragioni esposte

nella citata sentenza n. 270 del 1986);

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile pure

sotto il profilo del rispetto dell'art.76 Cost.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8, primo comma, lett. a) d.P.R. 25 ottobre

1981 n.737 (Sanzioni disciplinari per il personale

dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei

relativi procedimenti) sollevata, dal Tribunale amministrativo

regionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 Cost.,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI