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Ordinanza 588/1987 ECLI:IT:COST:1987:588 Generato dall'IA

Ordinanza 588/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 588/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 11 della legge

Regesto Legislator

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Ordinanza 588/1987 · Corte costituzionale: 11 della legge

Parole chiave

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calcolo delle prestazioni d'invalidità rendita d'invalidità della previdenza professionale copertura dell'assicurazione invalidità valutazione dell'incapacità di lavoro soppressione della rendita d'invalidità assistenza alle persone con disabilità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 11 della legge

2 aprile 1968, n.482 (Disciplina generale delle assunzioni

obbligatorie presso la pubblica amministrazione e le aziende private)

e 9, terzo comma, d. l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con

modificazioni con l'articolo unico legge 11 novembre 1983, n. 638

(Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria), promossi con

ordinanze emesse il 5 marzo e il 9 aprile 1986 dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, iscritte rispettivamente ai nn.

136 e 175 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 19 e 22, 1ª Serie speciale, dell'anno

1987;

Visti l'atto di costituzione della Birra Peroni Industriale S.p.a.

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 41

Cost., degli artt. 11 l. 2 aprile 1968, n.482 (Disciplina generale

delle assunzioni obbligatorie presso la pubblica amministrazione e le

aziende private) e 9, terzo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n.

463, convertito con modificazioni con l'articolo unico l. 11 novembre

1983 n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria),

nella parte in cui escludono, dal computo nella riserva d'obbligo,

gli invalidi già lavoratori dipendenti dell'impresa con percentuale

pari a quella prevista per la loro occupazione obbligatoria;

Considerato che identica questione è stata dichiarata

inammissibile, poiché la pronuncia costituzionale che ne seguisse -

stante la competenza del giudice ordinario - resterebbe priva delle

positive conseguenze sue proprie (sentenza 46 del 1987);

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 11 l. 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina

generale delle assunzioni obbligatorie presso la pubblica

amministrazione e le aziende private) e 9, terzo comma, del d.-l. 12

settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni con l'articolo

unico l. 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia

previdenziale e sanitaria), sollevata dal Tribunale amministrativo

regionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, 4, 41 Cost., con

le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI