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Ordinanza 584/1987 ECLI:IT:COST:1987:584 Generato dall'IA

Ordinanza 584/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 584/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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gennaio 1985 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente

Regesto Legislator

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Ordinanza 584/1987 · Corte costituzionale: gennaio 1985 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente

Parole chiave

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assenza di caso di rigore carenza di legittimazione licenziamento per motivi economici indennità per perdita guadagno indennità per inconvenienze revoca del gratuito patrocinio
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 69, settimo

comma, e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle

locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 10

gennaio 1985 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente

tra Pantano Mauro ed altro e la s.n.c. Koala, iscritta al n. 167 del

registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 161- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza emessa il 10

gennaio 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.

69, comma settimo, e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella

parte in cui prevedono, per i contratti disciplinati dall'art. 71

della stessa legge, che l'indennità per la perdita dell'avviamento

commerciale sia commisurata al canone di mercato anziché all'ultimo

canone corrisposto anche nell'ipotesi di recesso del locatore per

necessità abitativa;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto, richiamandosi alla

sentenza 5 ottobre 1983, n. 300, che la questione venga dichiarata

inammissibile;

Ritenuto che la Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale delle denunziate norme nella parte in cui prevedono la

determinazione dell'indennità di avviamento sulla base del canone di

mercato anziché di quello ultimo corrisposto nell'ipotesi di recesso

per necessità abitativa dai contratti soggetti a proroga di cui

all'art. 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (sent. 5 ottobre 1983,

n. 300);

che il giudice a quo ben avrebbe potuto estendere per via

interpretativa tale conclusione anche ai contratti non soggetti a

proroga di cui all'art. 71 della legge citata sulla base

dell'evidente analogia, su tal punto, tra i due tipi di rapporti,

successivamente considerati in modo unitario dal legislatore con le

modificazioni introdotte dall'art. 69 attraverso le leggi 5 aprile

1985, n. 118, e 6 febbraio 1987, n. 15;

che pertanto il giudizio di legittimità costituzionale non può

essere ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 69, comma settimo, (nel testo previgente

alle leggi 5 aprile 1985, n. 118 e 6 febbraio 1987, n. 15) e 73 della

legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili

urbani"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della

Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI