Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza 577/1987 ECLI:IT:COST:1987:577 Generato dall'IA

Sentenza 577/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 577/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

l'I.N.A.I.L. e l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza 577/1987 · Corte costituzionale: l'I.N.A.I.L. e l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge

9 dicembre 1977, n.903 (Parità di trattamento tra uomini e donne),

promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1981 dal pretore di Siena

nel procedimento civile vertente tra Neri Aldo e l'I.N.A.I.L.,

iscritta al n. 478 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 dell'anno 1981;

Visti gli atti di costituzione dell'avv. Franco Agostini per Neri

Aldo e dell'I.N.A.I.L., nonché l'atto di intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi gli avv.ti Enrico Ruffini e Antonino Catania per

l'I.N.A.I.L. e l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Con ordinanza emessa il 2 maggio 1981 nel procedimento civile

vertente tra Neri Aldo e l'INAIL (n. 478 del 1981) il pretore di

Siena ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art.12 della l. 9 dicembre 1977, n. 903, limitatamente

all'inciso "deceduto (recte: deceduta) posteriormente alla data di

entrata in vigore della presente legge", in riferimento agli artt. 3

e 29 della Costituzione.

Secondo il giudice a quo, resta limitata irrazionalmente la piena

eguaglianza dei coniugi, in materia di prestazioni erogate nel caso

di infortuni sul lavoro e malattie professionali, per le ipotesi in

cui il decesso della lavoratrice sia avvenuto anteriormente.

Nel novembre del 1981 si è costituito l'INAIL difeso dagli

avvocati Vincenzo Cataldi, Carlo Graziani ed Antonino Catania per

sostenere la conformità al precetto costituzionale della norma

impugnata.

Analogo l'intervento dell'Avvocatura generale dello Stato.

L'ordinanza si duole della irrazionalità - ex artt. 3 e 29 Cost.

- dell'art.12 legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento

tra uomini e donne in materia di lavoro) per il limite temporale ivi

imposto, nel senso di applicabilità delle prestazioni ai superstiti,

solo a seguito di decesso della lavoratrice posteriore alla data di

entrata in vigore della legge.

Senonché la Corte ha già affermato che le dette prestazioni

spettano, comunque, al marito quale che sia la data del decesso della

moglie lavoratrice, dichiarando in conseguenza l'illegittimità

costituzionale dell'art.12 sovrariferito, quanto alle parole

"deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della

presente legge (sentenza n. 117 del 1986).

La questione è rimasta priva, pertanto, del relativo supporto

normativo a va dichiarata inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra

uomini e donne): art. 12 limitatamente all'inciso "deceduta

posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge",

sollevata dal Pretore di Siena, in riferimento agli artt. 3 e 29

Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI