Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza 576/1987 ECLI:IT:COST:1987:576 Generato dall'IA

Sentenza 576/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 576/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

tra Comba Renato ed altra e gli eredi di Ghione Giovanni, iscritta al

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 della Costituzione; Sentenza 576/1987 · Corte costituzionale: tra Comba Renato ed altra e gli eredi di Ghione Giovanni, iscritta al

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo

comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle

locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 13

giugno 1986 dal pretore di Saluzzo nel procedimento civile vertente

tra Comba Renato ed altra e gli eredi di Ghione Giovanni, iscritta al

n. 641 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno

1986;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Il pretore di Saluzzo, con ordinanza del 13 gennaio 1986, ha

sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, della legge 27

luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non esclude l'obbligo di

corrispondere l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale

nell'ipotesi in cui la cessazione della locazione sia dovuta ad

impossibilità sopravvenuta, conseguente alla distruzione

dell'immobile oggetto del rapporto. In tal caso, secondo il giudice a

quo, si rivelerebbe del tutto irrazionale equiparare il locatore a

colui che ha riottenuto la cosa locata e deve versare il

corrispettivo dell'incremento di valore che essa ha conseguito grazie

all'avviamento commerciale.

Il giudice a quo muove dal presupposto che anche nell'ipotesi di

completo perimento della cosa locata permanga l'obbligo del locatore

di corrispondere l'indennità per la perdita dell'avviamento

commerciale.

Conseguentemente egli dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 34, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella

parte in cui detta norma, nell'indicare le ipotesi di cessazione del

rapporto in cui tale indennità non è dovuta, non prevede il caso in

cui la locazione si risolva a causa della distruzione dell'immobile

oggetto della stessa.

Ma tale interpretazione, sulla quale si fonda la prospettata

questione, non può essere accettata.

Alla totale e definitiva distruzione dell'immobile, infatti,

consegue, secondo i principi generali, l'automatica ed immediata

risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, con

effetto estintivo riguardo agli obblighi delle parti relativi alle

reciproche prestazioni.

Anche la causa dell'obbligazione accessoria concernente

l'indennità di avviamento viene meno in tale ipotesi, in quanto

collegata al rapporto principale sia funzionalmente che

strutturalmente, per "l'inerenza all'immobile locato" propria del

valore d'avviamento (sent. 20 marzo 1980, n. 36).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo

comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle

locazioni di immobili urbani"), sollevata in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Saluzzo con l'ordinanza

di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI