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Ordinanza 573/1987 ECLI:IT:COST:1987:573 Generato dall'IA

Ordinanza 573/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 573/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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lavorative"), promossi con ordinanze emesse il 28 settembre 1984 e il

Regesto Legislator

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Ordinanza 573/1987 · Corte costituzionale: lavorative"), promossi con ordinanze emesse il 28 settembre 1984 e il

Parole chiave

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etichettatura e immissione sul mercato prodotti farmaceutici e cosmetici sostanze chimiche violazione delle norme sicurezza sicurezza dei prodotti quote di produzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, secondo

comma, 8 e 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245 ("Limitazione

dall'impiego del benzolo e suoi analoghi nelle attività

lavorative"), promossi con ordinanze emesse il 28 settembre 1984 e il

9 gennaio 1985 dal Pretore di Milano, iscritte rispettivamente al n.

1283 del registro ordinanze 1984 e al n. 235 del registro ordinanze

1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91-bis

e 161- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 12 della

legge 5 marzo 1963, n. 245 (limitazione dall'impiego del benzolo e

suoi omologhi nelle attività lavorative), nella parte in cui

sanzionano penalmente la violazione dell'obbligo imposto ai

fabbricanti e commercianti di solventi e prodotti destinati ad essere

impiegati nei lavori di cui all'art. 4 della medesima legge, di

indicare sull'etichetta dei recipienti la percentuale di toluolo e

xilolo, riferendo il dato percentuale, in peso, al solvente

impiegato, anziché all'intero prodotto;

che nel giudizio è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei

ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello

Stato, la quale ha concluso per l'inammissibilità e comunque per

l'infondatezza della questione;

considerato che il giudice a quo censura la scelta fatta dal

legislatore nel perseguire il fine della tutela della salute del

lavoratore destinato ad utilizzare i prodotti confezionati con

solventi o diluenti contenenti toluolo o xilolo;

che la critica si incentra sul rilievo che meglio sarebbe

rapportare l'uso delle sostanze pericolose al totale del prodotto

confezionato anziché al totale del solvente adoperato;

che tali valutazioni attengono all'ambito della discrezionalità

legislativa, incensurabile in sede di giudizio di legittimità delle

leggi, salvo che non emerga un uso del tutto arbitrario ed

irrazionale della facoltà di apprezzamento, non ravvisabile peraltro

nel caso di specie;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative dei giudizi innanzi

la Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 8 e 12 della legge 5 marzo

1963, n. 245 (Limitazione dall'impiego del benzolo e suoi analoghi

nelle attività lavorative), sollevata con le ordinanze in epigrafe

in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI