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Ordinanza 569/1987 ECLI:IT:COST:1987:569 Generato dall'IA

Ordinanza 569/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 569/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 dell'anno

Regesto Legislator

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Ordinanza 569/1987 · Corte costituzionale: 173 dell'anno

Parole chiave

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soppressione dell'aiuto sociale diritto all'alloggio privazione della custodia parentale domanda di protezione provvisoria procedura di sfratto opposizione al precetto esecutivo
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21 ("Dilazione dell'esecuzione dei

provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di

abitazione"), promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1979 dal

Pretore di Roma, iscritta al n. 333 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 dell'anno

1980;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 3 marzo

1979, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1

del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, nella parte in cui non

estende i criteri di gradualità ivi previsti per l'esecuzione degli

sfratti anche ai provvedimenti pronunciati dopo il 29 luglio 1978;

Considerato che l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio

adottati ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativamente

ad immobili destinati ad usi abitativi, è stata oggetto di numerosi

provvedimenti legislativi, emanati successivamente al decreto-legge

30 gennaio 1979, n. 21, sino al più recente decreto-legge 29 ottobre

1986, n. 708, convertito in legge 23 dicembre 1986, n. 899;

che, pertanto, è necessario che il giudice a quo proceda ad un

nuovo esame della questione alla stregua delle sopravvenute

disposizioni di legge, onde valutare se persista la rilevanza della

questione stessa nel giudizio dinanzi a lui;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma onde proceda

ad un riesame della rilevanza della questione nel giudizio in corso

dinanzi a lui sulla base della sopravvenuta normativa.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI