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Ordinanza 567/1987 ECLI:IT:COST:1987:567 Generato dall'IA

Ordinanza 567/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 567/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sesto e settimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione

Regesto Legislator

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Ordinanza 567/1987 · Corte costituzionale: 270 ("Revisione

Parole chiave

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, terzo,

sesto e settimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione

della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola

materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli

organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di

precariato e sistemazione del personale precario esistente"),

promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1986 dal Consiglio di

Stato - Sezione VI giurisdizionale - sui ricorsi riuniti proposti dal

Provveditorato agli studi di Reggio Calabria contro Geria Diego ed

altre, iscritta al n. 675 del registro ordinanze 1986 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56, prima Serie

speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione di Geria Diego e Cristiano Laura,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il 18

aprile 1986 ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 44,

terzo, sesto e settimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270

("Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente

della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica,

ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare

la formazione di precariato e sistemazione del personale precario

esistente"), nella parte in cui esclude i docenti di attività

musicali che abbiano prestato servizio secondo le modalità previste

dall'articolo medesimo dal beneficio del mantenimento in servizio

fino al conseguimento del diploma e dell'abilitazione e, quindi,

ottenuti tali titoli, sino all'immissione in ruolo;

che, in particolare, il giudice a quo prospetta la disparità di

trattamento rispetto ai docenti di libere attività ginnico-sportive

nonché l'assimilabilità dei posti relativi ad attività

complementari alle normali cattedre di ruolo;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione

venga dichiarata infondata;

che si sono costituite le parti private, depositando anche

memoria integrativa;

Considerato che identica questione è stata dichiarata infondata

con la sentenza 14 ottobre 1986, n. 222 e che nella ordinanza di

rimessione non si rinvengono argomenti nuovi o diversi rispetto a

quelli a suo tempo esaminati dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 44, terzo, sesto e settimo comma, della

legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del

reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare,

secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di

misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione

del personale precario esistente"), sollevata in relazione agli artt.

3 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI