Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 56/1987 ECLI:IT:COST:1987:56 Generato dall'IA

Ordinanza 56/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 56/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. b), del

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 56/1987 · Corte costituzionale: 3, lett. b), del

Parole chiave

Generato dall'IA
prestazione all'indipendente attività sottoposta a contribuzione prestazioni di previdenza professionale obbligo contributivo deduzione delle spese professionali disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. b), del

d.l. 30 dicembre 1979 n. 633 (recte n. 663), conv. in legge 29

febbraio 1980 n. 33 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale

nonché proroga dei contratti stipulati dalle Pubbliche

Amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977 n. 285 sulla

occupazione giovanile) promossi con due ordinanze emesse il 6 e il 20

dicembre 1982 dal Pretore di Latina nei procedimenti civili vertenti

tra Di Prima Maria Assunta e Serafini Claudio ed altri e l'INPS,

iscritte ai nn. 738 e 739 del registro ordinanze 1983 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1984;

Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto (ordd. nn.

738, 739/1983) emesse rispettivamente il 20 ed il 6 dicembre 1982

(pervenute il 22 agosto 1983) il Pretore di Latina ha ritenuto non

manifestamente infondata "la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, lett. b), d.l. 30 dicembre 1979 n. 633 (recte 663) conv.

in l. 29 febbraio 1980 n. 33 nella parte in cui non prevede per i

liberi professionisti, non obbligati alla iscrizione ad un istituto

mutualistico in quanto anche lavoratori dipendenti, l'obbligo di

pagare i contributi sociali di malattia sul reddito derivante dalla

libera attività professionale in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.";

che nei relativi giudizi si è costituito l'INPS ed è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, rilevando come

successivamente all'ordinanza

di rimessione sia stato emanato il d.l. 12 settembre 1983 n. 463

conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638, il cui art. 14 contiene

l'interpretazione autentica dell'art. 3 lett. b), d.l. n. 663/1979

conv. in l. n. 33/1980 nel senso auspicato dal Pretore di Latina;

l'Avvocatura dello Stato ha pertanto chiesto che venga disposta la

restituzione degli atti al giudice a quo;

Considerato che va disposta la riunione dei giudizi concernendo

essi identica questione;

che tale questione di legittimità costituzionale verte

sull'art.3, lett. b), d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 conv. in l. 29

febbraio 1980 n. 33, interpretato nel senso che esso non prevede (si

assume in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.) l'obbligo della

contribuzione di malattia sul reddito da attività di lavoro

professionale a carico di quei liberi professionisti prestatori anche

di lavoro dipendente;

che, come rilevato, è intervenuto, nelle more, il d.l. 12

settembre 1983 n. 463 conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638, che con

norma di interpretazione autentica (art.14) ha espressamente

affermato l'obbligo della contribuzione in relazione ad entrambi i

redditi da attività libero-professionale e da lavoro dipendente (o

da pensione), sia pure distinguendo (senza con ciò ledere i principi

di ragionevolezza ed uguaglianza - cfr. sent. n. 167 del 1986) tra le

varie categorie di liberi professionisti;

che pertanto appare necessario che il Pretore di Latina, cui

vanno restituiti gli atti, valuti se permanga la rilevanza della

questione sollevata alla stregua della sopravvenuta normativa.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di

Latina (ordd. nn. 738 e 739/1983).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE