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Ordinanza 553/1987 ECLI:IT:COST:1987:553 Generato dall'IA

Ordinanza 553/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 553/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio

Regesto Legislator

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art. 90 cod.pen; Ordinanza 553/1987 · Corte costituzionale: comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio

Parole chiave

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continuazione dell'esecuzione reato continuato principio della continuità proseguimento dell'erogazione delle prestazioni mantenimento del contratto mantenimento della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 90 cod.pen
81 che non pone limiti, ma bensì l'art. 90
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio

1987 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Mucerino

Carolina, iscritta al n. 297 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 prima serie speciale

dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto, in fatto, che la Corte di Cassazione - Sez. terza

penale, con ordinanza 2 febbraio 1987, sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art.81, secondo comma, cod.pen., con

riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., nella parte in cui non consente

l'applicazione della continuazione fra violazioni più gravi, oggetto

del giudizio in corso, e violazioni più lievi, oggetto di sentenza

passata in giudicato;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha

chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile perché la

norma ostativa, all'applicazione della continuazione nel caso di

specie, non è l'art. 81 che non pone limiti, ma bensì l'art. 90

cod.pen. che tutela il giudicato;

Considerato che la questione è già stata decisa con sentenza

interpretativa di rigetto 9 aprile 1980, n. 115.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., sollevata

dalla Corte di Cassazione - Sez. terza penale, con ordinanza 2

febbraio 1987, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI