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Ordinanza 551/1987 ECLI:IT:COST:1987:551 Generato dall'IA

Ordinanza 551/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 551/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.1 della legge 31

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 24 Cost; Ordinanza 551/1987 · Corte costituzionale: nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.1 della legge 31

Parole chiave

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gravi addebiti penali altri capi d'accusa diritto a un difensore difetto di legittimazione del ministero pubblico complessità della procedura giurisdizione plurima

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
riferimento al parametro di cui all'art. 3 Cost., è stata da questa
art. 24 Cost
e risolve anche il profilo concernente l'art. 24 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.1 della legge 31

luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale e

sull'appello contro le sentenze del Pretore), promosso con ordinanza

emessa il 30 novembre 1985 dal Pretore di Gravina in Puglia nel

procedimento penale a carico di Mangione Vincenzo ed altri, iscritta

al n. 28 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale dell'anno

1986;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nalla camera di consiglio dell'11 noevembre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto in fatto che il Pretore di Gravina, con ordinanza 30

novembre 1985, sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art.1 l. 31 luglio 1984, n. 400, con riferimento agli artt. 3 e

24 Cost., per avere la detta norma attribuito, fra l'altro, alla

competenza del Pretore il delitto di furto pluriaggravato;

che - secondo l'ordinanza - tale attribuzione violerebbe il

principio di uguaglianza e, ad un tempo, il diritto di difesa del

cittadino, in quanto cittadini imputati di reati di pari o minore

gravità restano tuttora alla più garentistica competenza del

Tribunale;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata irrilevante, e

perciò inammissibile, o comunque infondata;

Considerato che la questione, almeno per quanto riguarda il suo

riferimento al parametro di cui all'art. 3 Cost., è stata da questa

Corte già risolta con sent. 10 dicembre 1986 n. 268;

che, peraltro, l'ampia motivazione della stessa sentenza investe

e risolve anche il profilo concernente l'art. 24 Cost. sotto i suoi

molteplici versanti, in guisa che - secondo la formula in uso per

queste situazioni già decise - la questione dev'essere dichiarata

manifestamente infondata;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della l. 31 luglio 1984 n. 400, sollevata

dal Pretore di Gravina con ord. 30 novembre 1985 (n. 28/86 Reg. ord.)

nei confronti degli artt. 3 e 24 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI