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Ordinanza 549/1987 ECLI:IT:COST:1987:549 Generato dall'IA

Ordinanza 549/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 549/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia, iscritta

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 47 Cost, art. 53 Cost; Ordinanza 549/1987 · Corte costituzionale: 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia, iscritta

Parole chiave

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deduzione degli interessi passivi abbuono d'interesse assicurazione delle ipoteche deduzione per affitto nelle prestazioni complementari promovimento dell'accesso alla proprietà esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), con la tutela dell'interesse
art. 47 Cost
all'acquisto della proprietà dell'abitazione (art. 47 Cost.) e col
art. 53 Cost
principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. c),

del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), come modificato

dall'art. 5 l. 13 aprile 1977 n. 114, ordinanza emessa il 5 dicembre

1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia, iscritta

al n. 281 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale dell'anno

1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un giudizio iniziato da Bonavitacola

Oscar ed avente ad oggetto la deducibilità dal reddito percepito nel

1980 (e dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche-irpef) degli interessi su un mutuo contratto per l'acquisto

di una casa con l'Enpas e garantito da cessione di parte dello

stipendio e da una fideiussione assicurativa, la Commissione

tributaria di primo grado di Brescia con ordinanza del 5 dicembre

1985 (reg. ord. n. 281 del 1987) sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973 n.

597, come modificato dall'art. 5 l. 13 aprile 1977 n. 114, il quale

consentiva la detta deducibilità soltanto nel caso in cui gli

interessi fossero stati pagati per effetto di un contratto di mutuo

garantito da ipoteca su immobili;

che la limitazione a questo solo tipo di contratto e di garanzia

sembrava alla Commissione ingiustificata e perciò contrastante col

principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), con la tutela dell'interesse

all'acquisto della proprietà dell'abitazione (art. 47 Cost.) e col

principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.);

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza della

questione;

Considerato che la questione è manifestamente infondata in quanto

già decisa con sentenza n. 143 del 1982 (nonché con le ordinanze

nn. 365 del 1983, 342 del 1985 e 263 del 1987);

che con detta sentenza è stato escluso ogni contrasto tra la

norma impugnata e gli artt. 3 e 53 Cost., essendo la limitazione

della deducibilità degli interessi ai soli mutui ipotecari

giustificata dall'esigenza dell'Amministrazione finanziaria di

controllare l'effettiva sussistenza del negozio da cui nascono gli

interessi stessi, attraverso la sua realità e la pubblicità della

garanzia ipotecaria;

che detta giustificazione vale anche ad escludere il prospettato

contrasto con l'art. 47 Cost.;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973 n.

597, come modificato dall'art. 5 l. 13 aprile 1977 n. 114, sollevata

in riferimento agli artt. 3, 47 e 53 Cost. dalla Commissione

tributaria di primo grado di Brescia con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI