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Ordinanza 548/1987 ECLI:IT:COST:1987:548 Generato dall'IA

Ordinanza 548/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 548/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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l.7 agosto 1982 n. 516; promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1986

Regesto Legislator

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Ordinanza 548/1987 · Corte costituzionale: l.7 agosto 1982 n. 516; promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1986

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese pagamento di interessi imputazione dei pagamenti compensazione della rendita credito di contributi contributo irrecuperabile
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, d.l. 10

luglio 1982 n. 429 (Norme per la repressione della evasione in

materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare

la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito in

l.7 agosto 1982 n. 516; promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1986

dalla Commissione tributaria di secondo grado di Palermo, iscritta al

n. 22 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale dell'anno

1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che, essendo stata iscritta a ruolo a carico di Fiore

Michele irpef per l'anno 1979, insieme agli interessi e soprattassa

per mancato tempestivo versamento, ed avendo il medesimo provveduto

al pagamento dell'imposta entro il 30 settembre 1982 ai sensi

dell'art. 23 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, conv. in l. 7 agosto 1982 n.

516, la Commissione tributaria di primo grado di Palermo annullava la

soprattassa e dichiarava dovuti gli interessi;

che la Commissione tributaria di secondo grado - adita in

appello dal Fiore, il quale lamentava di dover

pagare gli interessi pur dopo avere chiesto di fruire della

definizione agevolata della pendenza tributaria ai sensi del

d.l. cit. - con ordinanza del 5 marzo 1986 (reg. ord. n. 22 del 1987)

sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 cit. il quale,

secondo l'ordinanza stessa, determinava "una disparità di

trattamento tra i contribuenti per i quali era stata iscritta a ruolo

l'imposta evasa ed i contribuenti per i quali

l'Amministrazione non aveva ancora provveduto all'iscrizione e che

pertanto hanno fruito di tutti i benefici della

l. n. 516";

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi,

chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e in subordine la non

fondatezza della questione;

Considerato che il collegio rimettente non indica la disposizione

del d.l. n. 429 del 1982, convertito in l. n. 516 del 1982, con cui

sarebbero concessi benefici a favore dei contribuenti per i quali

l'Amministrazione non provvide all'iscrizione a ruolo; benefici che

sarebbero negati, per contro, nel caso di avvenuta iscrizione;

che, del resto, nello stabilire norme di agevolazione della

definizione di pendenze tributarie, ampia ed insindacabile in sede di

controllo della legittimità costituzionale è la discrezionalità

del legislatore, il quale ben può avere riguardo, in materia di

obbligo di corresponsione di interessi, dei diversi stati in cui si

trova la pretesa dell'amministrazione finanziaria;

che pertanto la questione dev'essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 23 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in

l. 7 agosto 1982 n. 516, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53

Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di Palermo con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI