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Ordinanza 544/1987 ECLI:IT:COST:1987:544 Generato dall'IA

Ordinanza 544/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 544/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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49 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e 16 del d.P.R. 26 ottobre

Regesto Legislator

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Ordinanza 544/1987 · Corte costituzionale: 49 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e 16 del d.P.R. 26 ottobre

Parole chiave

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concordato ordinario imputazione dei pagamenti responsabilità fiscale solidale dei coniugi concordato nel fallimento lite in materia di contribuzioni pubbliche opposizione al precetto esecutivo
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 49 e 55 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro)

e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina

del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 22

febbraio 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Termini

Imerese, iscritta al n. 681 del registro ordinanze 1985 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale

dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che Indovina Ignazio proponeva ricorso avverso avviso di

accertamento dell'Ufficio del Registro di Termini Imerese e la

Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese, con

decisione del 19 dicembre 1984, rigettava il ricorso;

che nel corso del procedimento iniziato da Indovina Giacomo

avverso l'avviso di liquidazione notificatogli il 3 maggio 1983, la

stessa Commissione tributaria rilevava che il ricorso "risulta

proposto nel presupposto che l'avviso di accertamento notificato il

19/11/1981 non è divenuto definitivo" e che, pur avendo proposto

ricorso avverso il suddetto avviso di accertamento il solo Indovina

Ignazio (coobbligato solidale), "lo stesso avviso non è divenuto

definitivo nei confronti di questi, perché non è passata in

giudicato la citata decisione del 19/12/1984";

che, ciò premesso, la adita Commissione sollevava, con

ordinanza del 22 febbraio 1985, questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., degli artt.

49 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e 16 del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 636, deducendo che le dette norme, nella parte in cui non

prevedono l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta da uno dei

coobbligati solidali nei confronti dei coobbligati non ricorrenti,

violano gli indicati parametri costituzionali per disparità di

trattamento, in quanto l'imposizione tributaria, pur avendo identico

titolo ed essendo diretta nei confronti di due soggetti proprietari

indivisi di uno stesso bene, può risultare di diversa misura,

qualora tenuto al pagamento dell'imposta sia soltanto colui nei cui

confronti l'accertamento è divenuto definitivo;

che il Presidente del Consiglio dei ministri conclude per

l'inammissibilità o l'infondatezza della questione;

Considerato che, a prescindere dal rilievo che il non ancora

avvenuto passaggio in giudicato della decisione emessa nei confronti

di Indovina Ignazio rende ipotetico il verificarsi delle conseguenze

denunciate dal giudice a quo, va rilevato che la censura prospettata

non dà luogo a una questione di costituzionalità, in quanto, salva

la possibilità della adita Commissione di sospendere il giudizio in

attesa dell'esito dell'altro (concernente il ricorso proposto dal

coobbligato solidale), il ricorrente potrebbe comunque avvalersi

della facoltà concessagli dall'art. 1306, secondo comma, del codice

civile, applicabile in materia essendo l'obbligazione solidale

tributaria, per costante giurisprudenza, non diversa

dall'obbligazione solidale di diritto comune;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 49 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634

e dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di

primo grado di Termini Imerese con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI