Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 543/1987 ECLI:IT:COST:1987:543 Generato dall'IA

Ordinanza 543/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 543/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

acquistava un immobile ad uso abitativo, ivi situato, da una società

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 543/1987 · Corte costituzionale: acquistava un immobile ad uso abitativo, ivi situato, da una società

Parole chiave

Generato dall'IA
imposta immobiliare imposta sugli utili immobiliari imposta sul capitale imposta sull'acquisto aliquota d'imposta imposizioni interne
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

22 aprile 1982 n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia

abitativa), promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1984 dalla

Commissine tributaria di 1° grado di Como, iscritta al n. 414 del

registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 266 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che Bonetti Carlo, residente a Campione d'Italia,

acquistava un immobile ad uso abitativo, ivi situato, da una società

per azioni: l'atto di trasferimento, se compiuto nel territorio dello

Stato, sarebbe stato soggetto all'imposta sul valore aggiunto nella

misura agevolata del due per cento, ai sensi dell'art. 1, primo

comma, l. 22 aprile 1982 n. 168; nel caso di specie però, non

potendo applicarsi l'IVA nel territorio del Comune anzidetto ai sensi

dell'art. 7 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, l'atto veniva sottoposto

ad imposta di registro proporzionale nella misura del dieci per

cento;

che il Bonetti adiva la Commissione tributaria di primo grado di

Como, chiedendo preliminarmente che fosse sollevata questione di

legittimità costituzionale della l. n. 168/1982, nella parte in cui

non disponeva anche per il Comune di Campione d'Italia

l'applicabilità dell'imposta di registro con l'aliquota del due per

cento ed affermava il suo diritto al rimborso della differenza;

che la Commissione con ordinanza del 20 febbraio 1984 (reg. ord.

n. 414 del 1984) impugnava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.,

l'art. 1 cit. "laddove non prevede l'applicazione dell'aliquota del

2% per gli atti di compravendita immobiliare compiuti in territori

extradoganali", ritenendo ingiustificata la detta disparità di

trattamento tributario in relazione al territorio;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi,

chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della questione e, in

subordine, l'infondatezza;

Considerato che la questione concernente l'asserita

irragionevolezza della denunciata differenza di trattamento è

manifestamente non fondata: infatti rientra nella discrezionalità

del legislatore di limitare ad alcuni soggetti

determinate agevolazioni fiscali temporanee, in vista di specifiche

esigenze di politica economica e sociale, o di non estendere le

stesse agevolazioni ad alcune zone del territorio nazionale che

d'altra parte godono già, come il territorio comunale di Campione

d'Italia, di un trattamento tributario di favore; ne deriva che la

diversità delle situazioni esclude la violazione del principio

d'eguaglianza;

che pertanto la questione si rivela manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, primo comma, l. 22 aprile 1982 n. 168,

sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione

tributaria di primo grado di Como con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI