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Ordinanza 541/1987 ECLI:IT:COST:1987:541 Generato dall'IA

Ordinanza 541/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 541/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legge, dal 1° gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale

Regesto Legislator

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Ordinanza 541/1987 · Corte costituzionale: legge, dal 1° gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale

Parole chiave

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assegni familiari ripartizione della rendita per coniugi deducibilità dei contributi di mantenimento rendita per vedovo deduzione per i figli imposizione della famiglia
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.10, primo comma,

lett. g), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, (Istituzione e

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) come

modificato dall'art. 5, primo comma della legge 13 aprile 1977, n.

114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1983

dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano, iscritta al n.

844 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 60 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Fiorentino

Guido ed avente ad oggetto la deducibilità dal reddito percepito nel

1975 dell'ammontare complessivo dell'assegno periodico destinato al

mantenimento della moglie divorziata e del figlio minore, la

Commissione tributaria di primo grado di Milano con ordinanza emessa

il 20 gennaio 1983 (reg. ord. 844 del 1983) sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. g), del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, così come modificato con l'art. 5,

comma primo, della legge 13 aprile 1977, n. 114, nella parte in cui

prevedendo la deducibilità degli assegni periodici corrisposti al

coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di

scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi

effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti

dell'autorità giudiziaria, esclude la deducibilità di quelli

destinati al mantenimento dei figli;

che la Commissione, nel lamentare detta limitazione, faceva

riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 53 Cost.;

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri interveniva

chiedendo che la questione fosse dichiarata infondata;

Considerato che il giudizio a quo concerne un ricorso proposto

contro la cartella esattoriale relativa alla applicazione dell'Irpef

sul reddito relativo al 1975, mentre la impugnata disposizione del

denunciato art. 10 del d.P.R. 597 del 1973, quale sostituita

dall'art. 5 della legge n. 114 del 1977, ha effetto, come

testualmente statuisce il primo comma dell'art. 23 della stessa

legge, dal 1° gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale

data, ed alle dichiarazioni da presentare nell'anno 1977, mentre

nella fattispecie è in discussione il reddito dell'anno 1975;

che la censura di illegittimità costituzionale investe quindi

una disciplina chiaramente non applicabile nel giudizio a quo;

che pertanto la questione sollevata dalla detta Commissione va

dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. g), del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597, così come sostituito dall'art. 5, comma

primo, della legge 13 aprile 1977, n. 114, sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 29, 30 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo

grado di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI