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Ordinanza 537/1987 ECLI:IT:COST:1987:537 Generato dall'IA

Ordinanza 537/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 537/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 2

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 29 Cost, art. 53 Cost; Ordinanza 537/1987 · Corte costituzionale: 8 della legge 2

Parole chiave

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responsabilità fiscale solidale dei coniugi imposizione della famiglia rendita d'invalidità per coniugi diritti del contribuente reddito del coniuge compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
eguaglianza (art. 3 Cost.), di tutela della famiglia (art.
art. 29 Cost
3 Cost.), di tutela della famiglia (art. 29 Cost.)
art. 53 Cost
e di capacità contributiva (art. 53 Cost.);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 2

dicembre 1975 n. 576 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi

e sulle successioni), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1980

dalla Corte di appello di Roma, iscritta al n. 812 del registro

ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 20 dell'anno 1981;

Visto l'atto di costituzione di Rovegno Maria Rosa nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che l'Esattoria comunale di Roma proponeva azione

esecutiva contro Rovegno Maria Rosa per debiti di imposta

complementare gravanti sul defunto marito Rovegno Luigi; la Rovegno,

dopo aver pagato onde evitare l'esecuzione, adiva il Tribunale che,

con sentenza del 15 luglio 1987, condannava Esattoria ed

Amministrazione delle finanze, in solido, al chiesto rimborso;

che le soccombenti, adita la Corte di appello, opponevano in

compensazione un credito in base all'art. 8, l. 2 dicembre 1975, n.

576, il quale prevede: a) che i ruoli dell'imposta complementare

dovuta in base a dichiarazioni presentate, ovvero a seguito di

accertamenti in rettifica o di ufficio del reddito complessivo,

comprensivo di redditi della moglie, costituiscono titolo per la

riscossione dell'imposta anche nei confronti della stessa (primo

comma); b) che entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di

mora relativo ai tributi non assolti, la moglie può proporre ricorso

contro il ruolo per inesistenza totale o parziale, avuto riguardo ai

propri redditi, dell'obbligazione tributaria (secondo comma); c) che

gli accertamenti in rettifica o d'ufficio devono essere intestati

anche alla moglie ed alla medesima notificati, se alla formazione

della base imponibile hanno concorso anche redditi della stessa

(terzo comma); d) che, nella medesima ipotesi di concorso, l'atto di

adesione per la definizione dell'accertamento deve essere

sottoscritto anche dalla moglie (quarto comma);

che con ordinanza del 4 giugno 1980 (reg. ord. n. 812 del 1980)

la Corte adita osservava come la detta eccezione di compensazione

concernesse il reddito anche del defunto marito dell'attrice, nei

confronti della quale poteva procedersi alla riscossione, sulla base

del reddito complessivo, in base all'art. 8 cit.;

che ciò, ad avviso del collegio d'appello, faceva sì che

all'esecuzione esattoriale si procedesse sulla base del cumulo dei

redditi tra coniugi, dichiarato incostituzionale da questa Corte con

sentenza n. 179 del 1976;

che ciò induceva il collegio stesso a dubitare della

costituzionalità dell'art. 8 cit., in riferimento ai principi di

eguaglianza (art. 3 Cost.), di tutela della famiglia (art. 29 Cost.)

e di capacità contributiva (art. 53 Cost.);

che la Presidenza del Consiglio dei ministri si costituiva

deducendo che la Rovegno non poteva lamentarsi dell'applicazione, nei

suoi confronti, del cosiddetto cumulo dei redditi, non avendo assolto

l'onere di chiedere la tassazione separata ai sensi del sopravvenuto

art. 4, l. 12 novembre 1976, n. 751;

che la parte privata si costituiva, ma tardivamente;

Considerato che nell'ordinanza di rimessione effettivamente non si

tiene conto dell'art. 4, l. n. 751, del 1976 cit., a norma del quale

ciascuno dei coniugi, onde evitare gli effetti del cumulo dichiarato

incostituzionale con la sentenza sopra citata, doveva chiedere la

tassazione separata del reddito dichiarato o accertato, onere che la

contribuente non risulta avere adempiuto;

che perciò la questione si rivela manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8, l. 2 dicembre 1975, n. 576, sollevata in

riferimento agli artt. 3, 29 e 53 Cost. dalla Corte di appello di

Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI