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Ordinanza 533/1987 ECLI:IT:COST:1987:533 Generato dall'IA

Ordinanza 533/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 533/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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689, sollevata dal Pretore di Foligno e dal Tribunale di La Spezia in

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 533/1987 · Corte costituzionale: 689, sollevata dal Pretore di Foligno e dal Tribunale di La Spezia in

Parole chiave

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esecuzione della pena detentiva sostitutiva sanzioni penali formazione di una pena complessiva pena privativa della libertà individualizzazione della commisurazione penale pena complementare

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
detentiva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 77 della

legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale),

promossi con ordinanze emesse il 9 marzo 1983 dal Pretore di Pistoia

e il 27 maggio 1983 dal Tribunale di La Spezia, iscritte

rispettivamente ai nn. 558 e 920 del registro ordinanze 1983 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 4 e 81

dell'anno 1984;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Pistoia e il Tribunale di La Spezia,

con ordinanza rispettivamente del 9 marzo 1983 (n. 588/83 reg. ord.)

e 27 maggio 1983 (n. 920/83 reg. ord.), hanno sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 53 e 77 l. 24 novembre 1981,

n. 689, nella parte in cui non ammettono a sanzione sostitutiva i

reati puniti con pena pecuniaria o con questa pena congiunta a pena

detentiva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che il Tribunale, inoltre, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale delle stesse norme in quanto subordinano

al parere favorevole del p.m. la possibilità di applicazione delle

sanzioni sostitutive; e ciò in riferimento agli artt. 24 e 101

Cost.;

Considerato che questa Corte ha dichiarato con sentenze nn. 148

del 1984 e 350 del 1985 l'inammissibilità della prima questione, e

che la rilevanza della seconda (peraltro già risolta dalla sentenza

n. 120 del 1984) è nel caso di specie all'evidenza condizionata

all'accoglimento della prima;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n.

689, sollevata dal Pretore di Foligno e dal Tribunale di La Spezia in

riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI