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Ordinanza 530/1987 ECLI:IT:COST:1987:530 Generato dall'IA

Ordinanza 530/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 530/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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parimenti tutelati (sent. n. 29/1986), che, tale, invece, è il senso

Regesto Legislator

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art. 567 cod. pen, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 530/1987 · Corte costituzionale: parimenti tutelati (sent. n. 29/1986), che, tale, invece, è il senso

Parole chiave

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false dichiarazioni senza giuramento accertamento del rapporto di filiazione figlio naturale modifica dell'autorità parentale nuove allegazioni di fatto falsificazione dei pesi e delle misure

Disposizioni normative citate

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art. 567 cod. pen
costituzionale dell'art. 567 cod. pen., sollevata, con riferimento
art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 567 cpv. del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1982 dal

Giudice istruttore presso il Tribunale di Pisa, iscritta al n. 150

del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 191 dell'anno 1983;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Giudice istruttore presso il Tribunale di Pisa

lamenta che il reato di alterazione di stato si perfezioni soltanto

con la falsa dichiarazione di riconoscimento di figlio naturale

contestuale alla formazione dell'atto di nascita, mentre invece va

esente da pena chi, con falsa dichiarazione, successiva alla

formazione dello stesso atto, riconosce come proprio un figlio

naturale;

Considerato che, a prescindere dall'esattezza dell'interpetrazione

del Giudice istruttore, è insegnamento costante di questa Corte che

non può lamentarsi violazione del principio d'eguaglianza nel caso

in cui una norma ragionevolmente tuteli alcuni interessi, adducendo

che interessi di uguale, se non maggiore, rilevanza non sono stati

parimenti tutelati (sent. n. 29/1986), che, tale, invece, è il senso

dell'ordinanza in esame, visti gli artt. 26, secondo comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 567 cod. pen., sollevata, con riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale

di Pisa con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI