Ordinanza 530/1987 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAparimenti tutelati (sent. n. 29/1986), che, tale, invece, è il senso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 567 cod. pen, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 530/1987 · Corte costituzionale: parimenti tutelati (sent. n. 29/1986), che, tale, invece, è il senso
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 567 cpv. del
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1982 dal
Giudice istruttore presso il Tribunale di Pisa, iscritta al n. 150
del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 191 dell'anno 1983;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Giudice istruttore presso il Tribunale di Pisa
lamenta che il reato di alterazione di stato si perfezioni soltanto
con la falsa dichiarazione di riconoscimento di figlio naturale
contestuale alla formazione dell'atto di nascita, mentre invece va
esente da pena chi, con falsa dichiarazione, successiva alla
formazione dello stesso atto, riconosce come proprio un figlio
naturale;
Considerato che, a prescindere dall'esattezza dell'interpetrazione
del Giudice istruttore, è insegnamento costante di questa Corte che
non può lamentarsi violazione del principio d'eguaglianza nel caso
in cui una norma ragionevolmente tuteli alcuni interessi, adducendo
che interessi di uguale, se non maggiore, rilevanza non sono stati
parimenti tutelati (sent. n. 29/1986), che, tale, invece, è il senso
dell'ordinanza in esame, visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 567 cod. pen., sollevata, con riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale
di Pisa con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI