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Ordinanza 529/1987 ECLI:IT:COST:1987:529 Generato dall'IA

Ordinanza 529/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 529/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'anno 1983, nn. 46, 88

Regesto Legislator

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art. 341 c.p, art. 594 c.p; Ordinanza 529/1987 · Corte costituzionale: 184 dell'anno 1983, nn. 46, 88

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità reati contro i doveri d'ufficio e professionali sanzione disciplinare sanzione internazionale sanzioni penali sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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art. 341 c.p
di legittimità costituzionale dell'art. 341 c.p., in riferimento
art. 594 c.p
dall'art. 594 c.p. ovvero dagli artt. 226 e 229 C.P.M.P., e quindi in
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice

penale, promossi con ordinanze emesse il 29 ottobre 1982 dal Pretore

di Soave, il 31 maggio e il 14 giugno 1983 dal Pretore di Verona, il

25 ottobre 1983 e il 17 aprile 1984 dal Pretore di Thiene, iscritte

rispettivamente ai nn. 74, 735, 1046 e 1078 del registro ordinanze

1983 e al n. 844 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'anno 1983, nn. 46, 88

e 134 dell'anno 1984 e n. 7- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di costituzione di Berardinelli Luigi ed altra,

nonché gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che i pretori di Soave con ordinanza 29 ottobre 1982, di

Verona con ordinanze 31 maggio e 14 giugno 1983, di Thiene con

ordinanze 25 ottobre 1983 e 17 aprile 1984, hanno sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 341 c.p., in riferimento

agli artt. 3 e 27 della Costituzione, per il diverso trattamento

sanzionatorio recato da questa norma rispetto agli artt. 186, 189

C.P.M.P., i quali, a seguito delle pronunzie della Corte

Costituzionale nn. 26 del 1979 e 103 del 1982, puniscono

l'insubordinazione con violenza e con minaccia con le pene previste

dall'art. 594 c.p. ovvero dagli artt. 226 e 229 C.P.M.P., e quindi in

misura meno grave rispetto alle pene previste per il reato di

oltraggio a p.u.;

Considerato che, a parte ogni rilievo circa l'assimilabilità

della oggettività giuridica dei delitti di insubordinazione e di

oltraggio a p.u., gli argomenti addotti dai giudici rimettenti

indurrebbero a dubitare della ragionevolezza dell'attuale trattamento

sanzionatorio della insubordinazione; che, comunque, secondo costante

giurisprudenza di questa Corte, non può censurarsi sotto il profilo

della disparità di trattamento una norma che ragionevolmente tuteli

certi interessi, deducendosi che interessi di eguale o maggior

rilievo non abbiano trovato analoga tutela (cfr. sentt. n. 168 del

1982 e 297 del 1986);

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 341 c.p., sollevata dai pretori di Soave,

con ordinanza 29 ottobre 1982, di Verona, con ordinanza 31 maggio e

14 giugno 1983, di Thiene, con ordinanze 25 ottobre 1983 e 17 aprile

1984 in riferimento agli artt. 3 e 27, co. secondo, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI