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Ordinanza 528/1987 ECLI:IT:COST:1987:528 Generato dall'IA

Ordinanza 528/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 528/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.77 e 78 della

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 528/1987 · Corte costituzionale: nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.77 e 78 della

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale sanzioni pecuniarie revoca del gratuito patrocinio condono delle spese procedurali abbandono del procedimento penale misura sostitutiva della detenzione

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
pena detentiva e pecuniaria, in riferimento all'art. 3 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.77 e 78 della

legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale),

promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1982 dal Pretore di

Foligno, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 156 dell'anno 1983;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Foligno con l'ordinanza in epigrafe,

nel corso di un procedimento per l'emissione di assegni bancari a

vuoto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella

parte in cui non è applicabile ai reati puniti congiuntamente con

pena detentiva e pecuniaria, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione;

b) dell'art. 78 della stessa legge nella parte in cui impedisce

la pronunzia di proscioglimento per l'applicazione delle sanzioni

sostitutive nella fase tra la notifica del decreto di citazione a

giudizio ed il dibattimento, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione;

Considerato che la rilevanza di quest'ultima questione è, nel

caso di specie, all'evidenza condizionata dall'accoglimento della

prima, la quale, invece, è stata dichiarata inammissibile con

sentenza n. 350 del 1985;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 77 e 78 della legge 24 novembre 1981, n.

689, sollevata dal Pretore di Foligno in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

palazzo della Consulta il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI