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Sentenza 526/1987 ECLI:IT:COST:1987:526 Generato dall'IA

Sentenza 526/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 526/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Sentenza 526/1987 · Corte costituzionale: l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio

Parole chiave

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regime comune forfettario per i produttori agricoli doppia imposizione intercantonale generalità e uniformità dell'imposizione disposizioni speciali per il Lussemburgo esenzione dal pagamento dei contributi regime fiscale comune delle imprese

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, lett. d,

d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (Disciplina delle agevolazioni

tributarie), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1986 dalla

Commissione tributaria di secondo grado di Parma su ricorso proposto

dai Communalia di Baselica contro l'Amministrazione delle finanze

dello Stato, iscritta al n. 126 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima

serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione dei Communalia di Baselica nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella pubblica udienza del 10 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Uditi l'avv. Franco Bassi per i Communalia di Baselica e

l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

1. - Avverso la cartella esattoriale per irpeg ed ilor relativa al

1980 i Communalia di Baselica proponevano ricorso alla Commissione

tributaria di primo grado di Parma, affermando di essere esenti da

dette imposte ai sensi dell'art. 5 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601.

Il ricorso veniva rigettato, concernendo il cit. art. 5 soltanto

"i redditi dei terreni e dei fabbricati appartenenti allo Stato, alle

regioni, alle province, ai comuni ed ai relativi consorzi, destinati

ad usi o servizi di pubblico interesse".

Avendo l'ente proposto appello, la Commissione di secondo grado

con ordinanza del 4 giugno 1986 (reg. ord. n. 126 del 1987)

sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 d.P.R. cit., che (lett. d) riduce alla

metà l'imposta sui redditi delle persone giuridiche per le

"partecipanze ed università agrarie".

Sembrava alla Commissione che l'assoggettamento ad irpeg, sia pure

in misura dimezzata, dei redditi dei terreni appartenenti alle dette

associazioni e partecipanze, mentre erano esenti quelli degli

immobili comunali, desse luogo ad una violazione del principio di

eguaglianza. Infatti l'identità della consistenza fisica, della

destinazione e delle norme d'uso dei detti immobili rendeva

ingiustificato, ad avviso del collegio rimettente, il diverso regime

tributario, a seconda che essi appartenessero ai comuni o alle

associazioni agrarie.

2. - La Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

riteneva che vero oggetto della questione di legittimità

costituzionale fosse l'art. 5 d.P.R. cit. ed osservava che

l'esenzione ivi prevista era giustificata dall'"essenzialità" e

"indispensabilità" dei beni demaniali e patrimoniali (indisponibili)

al soddisfacimento delle necessità dei comuni e degli altri enti

territoriali; caratteristiche che non sussistevano per i beni di uso

civico.

Nella subordinata ipotesi che oggetto della censura dovesse

ritenersi l'art. 6 d.P.R. cit., l'interveniente osservava che esso

stabiliva un'agevolazione soltanto soggettiva e che perciò,

riguardando il giudizio di provenienza solo la natura e la funzione

dei beni assoggettati a tributo, la questione doveva ritenersi

inammissibile per irrilevanza.

3. - I Communalia di Baselica, costituitisi, si riportavano

sostanzialmente agli argomenti dell'ordinanza di rimessione, anche in

una memoria depositata in prossimità dell'udienza.

1. - Con l'ordinanza in epigrafe la Commissione tributaria di

secondo grado di Parma ha denunciato la disposizione dell'art. 6

d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, relativo alla disciplina delle

agevolazioni tributarie. Secondo il giudice a quo tale norma sarebbe

costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 3 Cost.,

nella parte in cui - lett. d) - prevede la riduzione alla metà

dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche relativamente alle

partecipanze e università agrarie, mentre l'art. 5 dello stesso

provvedimento escluderebbe dalla tassazione lo Stato, le province, i

comuni e i relativi consorzi, enti tutti che non sarebbero differenti

da quelli indicati nella ricordata lett. d) dell'art. 6, perché

analogamente perseguenti la soddisfazione di interessi pubblici.

2. - La censura è priva di giuridico fondamento.

A parte la considerazione che essa avrebbe dovuto più

propriamente essere rivolta non all'art. 6 bensì all'art. 5,

criticandosi in realtà con l'ordinanza di rimessione che tale

seconda disposizione non comprenda anche le partecipanze e

università agrarie, è comunque da rilevare come sia del tutto

inesatto il presupposto da cui muove il giudice a quo, in quanto la

previsione delle due norme non è quella da lui assiomaticamente

ritenuta.

L'art. 6, che dispone la riduzione del tributo, concerne l'imposta

sul reddito delle persone giuridiche considerata nella sua

unitarietà, anziché nelle sue componenti, ed è quindi riferita al

reddito complessivo del soggetto tassato. Per contro l'art. 5 prevede

bensì l'esenzione totale, ma limitatamente ad una sola di dette

componenti e cioè ai redditi di alcuni immobili aventi determinate

caratteristiche, mentre per il residuo reddito anche gli enti

indicati nella disposizione ora richiamata soggiacciono alla medesima

disciplina delle partecipazione ed università agrarie

(art. 6, n. 1).

Risulta conseguentemente di tutta evidenza come il giudice a quo,

chiamato a stabilire la legittimità dell'accertamento dell'intero

reddito del contribuente, non potesse fare riferimento a una norma,

il citato art. 5, che concerne una situazione profondamente

eterogenea e quindi non assimilabile a quella sottopostagli.

Sebbene la superiore osservazione sia decisiva ed assorbente, può

peraltro aggiungersi che l'esenzione ex art. 5, come già accennato,

non riguarda tutti gli immobili appartenenti agli enti territoriali,

ma esclusivamente i beni demaniali e quelli patrimoniali

indisponibili: ossia quei beni pubblici che sono destinati ai

medesimi enti per l'immediata soddisfazione, secondo la disciplina

dettata dall'ordinamento, dei bisogni socialmente rilevanti delle

comunità da essi istituzionalmente rappresentate. Il che è

correlato al fatto che trattasi di enti a fini generali (intendendo,

naturalmente, tale definizione con la necessaria, intuitiva

relatività, per quanto concerne le regioni) rispetto ai quali quei

beni rappresentano il mezzo necessario per la soddisfazione degli

interessi collettivi ad essi affidati.

In ciò appunto sta la ratio dell'esonero tributario stabilito dal

cit. art. 5, ossia nello stretto collegamento tra qualità dell'ente

istituzionalmente preposto alla soddisfazione degli interessi propri

di intere comunità e la destinazione di quei beni all'immediata

soddisfazione degli interessi medesimi, sicché il legislatore ha

ritenuto opportuno, limitatamente a tali beni, escludere

l'imposizione del tributo. La detta ratio non ricorre chiaramente

rispetto agli altri soggetti pubblici, così come non ricorre

neppure, per gli stessi enti territoriali indicati nell'art. 5,

relativamente ai redditi provenienti da beni disponibili, redditi che

godono soltanto della riduzione alla metà dell'imposta, secondo la

previsione del successivo art. 6, lett. a.

Deve quindi concludersi che la censura non può essere condivisa.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, lettera d), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, sollevata

in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI