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Ordinanza 52/1987 ECLI:IT:COST:1987:52 Generato dall'IA

Ordinanza 52/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 52/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 52/1987 · Corte costituzionale: 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al

Parole chiave

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uguaglianza giuridica costituzionale proporzionalità della pena riesame dell'entità pena codice di procedura penale sanzioni penali amministrazione penitenziaria

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17, settimo

comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 (Disposizioni relative

al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari),

convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile

1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al

trattamento fiscale dei titoli azionari), art.1, così come

sostituito dall'art. 51 della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), giudizi promossi dal Pretore di Roma

con tredici ordinanze emesse il 28 maggio 1985, con quattordici

ordinanze emesse il 4 giugno 1985 e con una ordinanza emessa il 2

luglio 1985, le prime iscritte ai nn. da 220 a 226 e da 229 a 234 del

registro ordinanze 1986, le seconde iscritte ai nn. da 235 a 248 del

registro ordinanze 1985 e l'ultima iscritta al n.249 del registro

ordinanze 1986, e tutte pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ventotto ordinanze

dall'identico contenuto, tredici emesse il 28 maggio 1985 (r.o. da

220 a 226 del 1986 e r.o. da 229 a 234 del 1986), quattordici emesse

il 4 giugno 1985 (r.o. da 235 a 248 del 1986) ed una emessa il 2

luglio 1985 (r.o. 249 del 1986), ha denunciato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 17, settimo

comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con

modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 261, art. 1, così come

sostituito dall'art. 51 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella

parte "in cui opera irrazionale discriminatorio trattamento di più

soggetti obbligati a comportamenti identici, punendone penalmente

soltanto alcuni";

Considerato che i giudizi concernono un'identica questione e

vanno, quindi, riuniti;

Che la detta questione, proposta negli stessi termini, è già

stata disattesa dalla Corte, che l'ha dichiarata non fondata con

sentenza n. 297 del 1986; e che l'applicazione della legge 4 giugno

1985, n. 281, il cui art. 14 ha operato una nuova sostituzione del

settimo comma del suddetto art. 17 del decreto-legge 8 aprile 1974,

n. 95, nel senso di eliminare la disparità di trattamento lamentata

dalle ordinanze di rimessione, risulta preclusa nei processi a quibus

dall'art. 2, primo comma, del codice penale e dall'art. 14 delle

disposizioni sulla legge in generale, oltreché dall'art. 25, secondo

comma, della Costituzione (v., ancora, sentenza n. 297 del 1986).

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 17, settimo comma, del decreto-legge 8

aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno

1974, n. 216, art. 1, quale risultava dopo la sua sostituzione ad

opera dell'art. 51 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e prima

della sua ulteriore sostituzione ad opera dell'art. 14 della legge 4

giugno 1985, n. 281, questione sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal Pretore di Roma con tredici ordinanze emesse

il 28 maggio 1985 (r.o. da 220 a 226 del 1986 e r.o. da 229 a 234 del

1986), con quattordici ordinanze emesse il 4 giugno 1985 (r.o. da 235

a 248 del 1986) e con un'ordinanza emessa il 2 luglio 1985 (r.o. 249

del 1986).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE