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Ordinanza 509/1987 ECLI:IT:COST:1987:509 Generato dall'IA

Ordinanza 509/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 509/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Padova, iscritte rispettivamente ai nn. 142, 143, 144, 355, 367, 368,

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 509/1987 · Corte costituzionale: 142, 143, 144, 355, 367, 368,

Parole chiave

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procedura penale militare disobbedienza militare difesa e questioni militari uditore in capo tradimento militare personale militare

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
355 del 1987), ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54, 77 e

79 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale), promossi con ordinanze emesse il 24 settembre, il 10

dicembre e il 13 novembre 1986 dal Tribunale militare di Padova, il

29 ottobre 1986 dalla Corte di cassazione, il 18 marzo, il 12 marzo,

il 6 febbraio 1987 (n. due ordinanze) dal Tribunale militare di

Padova, iscritte rispettivamente ai nn. 142, 143, 144, 355, 367, 368,

369 e 381 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 19, 34, 36 e 37, prima serie speciale,

dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con sette ordinanze

di contenuto sostanzialmente identico emesse il 24 settembre 1986

(r.o. 142 del 1987), il 13 novembre 1986 (r.o. 144 del 1987), il 10

dicembre 1986 (r.o. 143 del 1987), il 6 febbraio 1987 (due: r.o. 369

del 1987 e r.o. 381 del 1987), il 12 marzo 1987 (r.o. 368 del 1987),

il 18 marzo 1987 (r.o. 367 del 1987), ha denunciato, in riferimento

agli artt. 3 e 27 della Costituzione, ora gli artt. 53 e 54 della

legge 24 novembre 1981, n. 689 (r.o. 142 del 1987, r.o. 143 del 1987,

r.o. 369 del 1987, r.o. 381 del 1987), ora gli artt. 53, 54 e 77

della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689 (r.o. 144 del 1987, 367

del 1987, 368 del 1987), nella parte in cui prevedono che, per i

reati militari, i quali "alla stregua delle regole enunciate negli

artt. 31 e 32 C.p.p., rientrerebbero nella competenza del Pretore",

le sanzioni sostitutive "sono irrogabili per i reati militari

commessi da estranei alle Forze armate o da militari minorenni, ma

non anche dai militari maggiorenni";

che la Corte di cassazione, con ordinanza del 29 ottobre 1986

(r.o. 355 del 1987), ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, l'illegittimità degli artt. 54, 77 e 79 della legge 24

novembre 1981, n. 689, " nella parte in cui non consentono

l'applicazione di sanzioni sostitutive con riferimento ai reati

militari";

e che in quattro dei giudizi instaurati dal Tribunale militare

di Padova (r.o. 367 del 1987, r.o. 368 del 1987, r.o. 369 del 1987,

r.o. 381 del 1987) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in

quanto già decisa nel senso dell'inammissibilità, con sentenza n.

279 del 1987;

Considerato che i giudizi riguardano sostanzialmente un'identica

questione e vanno, quindi, riuniti;

e che effettivamente la questione è già stata dichiarata

inammissibile con sentenza n. 279 del 1987 e che nelle ordinanze di

rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli

allora esaminati dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 53, 54, 77 e 79 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale

militare di Padova con ordinanze del 24 settembre 1986 (r.o. 142 del

1987), del 13 novembre 1986 (r.o. 144 del 1987), del 10 dicembre 1986

(r.o. 143 del 1987), del 6 febbraio 1987 (due: r.o. 369 del 1987 e

r.o. 381 del 1987), del 12 marzo 1987 (r.o. 368 del 1987) e del 18

marzo 1987 (r.o. 367 del 1987) e dalla Corte di cassazione con

ordinanza del 29 ottobre 1986 (r.o. 355 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI