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Ordinanza 508/1987 ECLI:IT:COST:1987:508 Generato dall'IA

Ordinanza 508/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 508/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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gennaio 1958, n. 645, (Testo Unico della legge sulle imposte dirette)

Regesto Legislator

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art. 76 Cost; Ordinanza 508/1987 · Corte costituzionale: gennaio 1958, n. 645, (Testo Unico della legge sulle imposte dirette)

Parole chiave

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differimento dell'imposizione tempestività tributaria durata di contribuzione opposizione tardiva deduzione in funzione della durata del possesso durata dell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 76 Cost
che il riferimento all'art. 76 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del T.U. 29

gennaio 1958, n. 645, (Testo Unico della legge sulle imposte dirette)

promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1978 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Grosseto iscritta al n. 290 del registro

ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 255 dell'anno 1981;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Niccolini

Bruna - che aveva impugnato l'iscrizione a ruolo per imposta

complementare di cui a cartella esattoriale comunale di Orbetello,

lamentando che in sede di concordato con l'Ufficio Imposte dirette

non erano state per errore conteggiate detrazioni relative ad

interessi passivi su fabbricati - la Commissione tributaria di primo

grado di Grosseto sollevava, con ordinanza del 3 marzo 1978

(pervenuta alla Corte l'8 aprile 1981), questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., dell'art.

34 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645;

che, in particolare, ad avviso del giudice a quo, la norma

censurata, nella parte in cui (secondo comma), a proposito del

ricorso per la declaratoria di nullità dell'atto di adesione del

contribuente all'accertamento, prevede termini diversi per il

contribuente e per l'Ufficio (sessanta giorni dalla data dell'atto

per il contribuente e il 31 dicembre del secondo anno solare

successivo per l'Ufficio), violerebbe il principio di uguaglianza e

il diritto di difesa del contribuente;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha concluso per

l'infondatezza della questione.

Considerato che il diritto di difesa del contribuente non è

violato dalla norma censurata, in quanto il termine di 60 giorni per

la proponibilità del ricorso per la declaratoria della nullità

dell'atto di adesione deve ritenersi indubbiamente congruo, sia sotto

il profilo generale sia con specifico riferimento all'interesse

protetto, non avendo certamente detto termine una durata tale tenuto

conto anche della natura formale dei vizi denunziabili - da frustrare

la possibilità di esercizio del diritto;

che la diversità dei termini assegnati alle parti per proporre

ricorso appare indubbiamente non irragionevole, in quanto trae

giustificazione dalle peculiari esigenze organizzative e funzionali

dell'Amministrazione finanziaria, mentre ben diversa al riguardo è

la posizione del singolo contribuente;

che il riferimento all'art. 76 Cost. non è minimamente motivato

e peraltro la norma impugnata ripropone esattamente il contenuto

della corrispondente disposizione dell'art. 4, secondo e terzo comma

l. 5 gennaio 1956 n. 1, sicché legittimamente è stata inserita nel

testo unico emanato in base alla delega di cui all'art. 63 della

stessa l. 5 gennaio 1956 n. 1.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., sollevata dalla Commissione

tributaria di 1° grado di Grosseto con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI