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Ordinanza 506/1987 ECLI:IT:COST:1987:506 Generato dall'IA

Ordinanza 506/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 506/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 "Revisione della disciplina

Regesto Legislator

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art. 24 Cost; Ordinanza 506/1987 · Corte costituzionale: comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 "Revisione della disciplina

Parole chiave

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obbligo di testimoniare indagine per frode iva prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria diritto alla prova spese di difesa indennità per testimone

Disposizioni normative citate

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art. 24 Cost
processo tributario - in riferimento all'art. 24 Cost., deducendo che
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35, quinto

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 "Revisione della disciplina

del contenzioso tributario", come modificato dall'art. 23 del d.P.R.

3 novembre 1981, n. 739 "Norme integrative e correttive del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 636"; promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1982

dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano su ricorso

proposto da Amato Luigi iscritta al n. 686 del registro ordinanze

1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32

dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che la Commissione tributaria di 1° grado di Milano, nel

corso del procedimento iniziato dalla s.r.l. Chimipetrol avverso

l'avviso di accertamento dell'Ufficio IVA di Milano relativo alla

dichiarazione annuale per l'anno 1975, sollevava, con ordinanza del 7

maggio 1982, questione di legittimità costituzionale dell'art. 35,

quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della

disciplina del contenzioso tributario"), modificato dal d.P.R. n. 739

del 1981 - secondo il quale la prova testimoniale non è ammessa nel

processo tributario - in riferimento all'art. 24 Cost., deducendo che

la assoluta inammissibilità della prova testimoniale non sembra in

alcun modo ragionevolmente giustificabile e si pone in contrasto,

quindi, con il principio del diritto alla tutela giurisdizionale;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, eccepiva nel merito

l'infondatezza della questione, deducendo che il processo tributario

ha natura inquisitoria e che mal si concilia la prova per testi con

la struttura e il carattere di tale processo, più snello e

semplificato rispetto a quello civile; inoltre, l'art. 24 Cost.

sarebbe male invocato, in quanto esso è estraneo alla definizione

dei modi di strutturazione della tutela giurisdizionale;

Considerato che sulla questione la Corte si è già pronunciata,

ritenendone la non fondatezza (in quanto il solo fatto della

esclusione di un mezzo di prova come quello della testimonianza non

costituisce di per sé violazione del diritto di difesa), sia pure in

materia di imposta di registro, relativamente ad una previsione

sostanzialmente coincidente con quella ora impugnata (sent. n.

128/72);

che non vengono addotti nuovi motivi per discostarsi dalla

citata pronuncia;

che, peraltro, la Corte ha costantemente affermato che l'art. 24

Cost. non esclude che le modalità dell'esercizio del diritto di

difesa possono essere dal legislatore, nella sua discrezionalità,

diversamente regolate in funzione delle peculiari caratteristiche dei

singoli procedimenti (cfr. sentt. nn. 49 del 1979, 9 e 63 del 1982);

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 35, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 636, come modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739,

sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dalla Commissione

tributaria di I grado di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI