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Ordinanza 504/1987 ECLI:IT:COST:1987:504 Generato dall'IA

Ordinanza 504/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 504/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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strettamente conseguenziale, quale l'ordinanza-ingiunzione, il valore

Regesto Legislator

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art. 24 Cost, art. 2700 cod. civ; Ordinanza 504/1987 · Corte costituzionale: strettamente conseguenziale, quale l'ordinanza-ingiunzione, il valore

Parole chiave

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opposizione autorizzazione ad agire legittimazione a contestare licenza diritti procedurali legittimazione ad agire legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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art. 24 Cost
689 ("Modifiche al sistema penale") in riferimento all'art. 24 Cost.
art. 2700 cod. civ
probatorio privilegiato di cui all'art. 2700 cod. civ.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge

24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), promosso

con ordinanza emessa il 15 marzo 1985 dal Pretore di Tione, iscritta

al n. 289 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 196- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 marzo 1985 (reg. ord. n.

289 del 1985), il Pretore di Tione ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 23 legge 24 novembre 1981 n.

689 ("Modifiche al sistema penale") in riferimento all'art. 24 Cost.

che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata, consentendo

che anche nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione

l'atto pubblico esplichi la sua tipica efficacia probatoria (art.

2700 cod. civ.), verrebbe a violare il diritto alla difesa del

cittadino opponente, il quale, per contestare i fatti a lui

addebitati non avrebbe, a sua disposizione, altro strumento

processuale che la querela di falso:

che, secondo tale giudice, in un giudizio avente ad oggetto

proprio l'atto pubblico o comunque un provvedimento ad esso

strettamente conseguenziale, quale l'ordinanza-ingiunzione, il valore

probatorio privilegiato di cui all'art. 2700 cod. civ. finirebbe con

lo svuotare di contenuto il diritto di difesa dell'opponente

costringendolo ad iniziare una procedura ben più gravosa e lunga di

quella che il legislatore ha previsto per il giudizio di opposizione;

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri è intervenuta

eccependo l'inammissibilità o comunque la non fondatezza della

questione;

Considerato che in relazione all'eccezione dedotta dall'Avvocatura

dello Stato, la motivazione sulla rilevanza contenuta nell'ordinanza

di rinvio appare sufficiente;

che per quel che riguarda il merito della questione va rilevato

che l'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 cod.

civ. è sancita a tutela del superiore interesse alla certezza

giuridica dell'attività svolta dai pubblici ufficiali, e sotto

questo aspetto risponde anche ad esigenze di garanzia del buon

andamento della P.A., sicché la riconosciuta falsità di un atto

pubblico comporta conseguenze che trascendono quelle attinenti ad un

più oneroso esercizio dei diritti di difesa dell'opponente, comunque

garantiti attraverso la querela di falso;

che pertanto la questione è manifestamente infondata perché il

maggior onere cui va incontro in sede processuale il cittadino che

intenda negare la veridicità dei fatti attestati da un pubblico

ufficiale, mentre da un lato, trova il suo fondamento nella tutela di

interessi pubblici anche costituzionalmente garantiti dall'altro, non

limita il diritto di difesa dell'interessato, non essendo precluso a

quest'ultimo attraverso un apposito procedimento, il ricorso ai

normali mezzi di prova.

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 23 legge 24 novembre 1981

n. 689 ("Modifiche al sistema penale") sollevata, in riferimento

all'art. 24 Cost., dal Pretore di Tione con ordinanza n. 289 del

1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI