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Ordinanza 502/1987 ECLI:IT:COST:1987:502 Generato dall'IA

Ordinanza 502/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 502/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l.l. 27

Regesto Legislator

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art. 27 Cost, art. 3 Cost; Ordinanza 502/1987 · Corte costituzionale: 4 del d.l.l. 27

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie sanzione amministrativa abbattimento di alberi pene e misure sanzione sproporzionata sanzione internazionale

Disposizioni normative citate

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art. 27 Cost
l'art. 27 Cost. che impone di tener presente la personalità
art. 3 Cost
all'asserita violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la norma
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l.l. 27

luglio 1945, n. 475 ("Divieto di abbattimento di alberi di ulivo"),

promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1984 dal Pretore di

Orvieto iscritta al n. 521 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione avente ad

oggetto l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista

dall'art. 4 del d.d.l. 27 luglio 1945, n. 475 ("Divieto di

abbattimento di alberi di olivo"), il Pretore di Orvieto con

ordinanza del 13 febbraio 1984 (reg.ord. n. 521 del 1984) ha

sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 4

nella parte in cui, prevedendo per l'illegittimo abbattimento degli

alberi di olivo una pena pecuniaria di entità fissa (pari al decuplo

del valore delle piante abbattute), si porrebbe in contrasto con

l'art. 27 Cost. che impone di tener presente la personalità

dell'incolpato nella deteminazione della sanzione, nonché con l'art.

3 Cost. per l'irrazionalità della disciplina così dettata;

che non si sono costituite le parti, mentre ha spiegato

intervento l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che venisse

dichiarata la non fondatezza della questione.

Considerato che questa Corte ha già avuto modo di affermare,

seppure in riferimento ad una fattispecie particolare, che il

principio della personalità della pena opera esclusivamente nei

confronti delle pene vere e proprie e non ha alcuna attinenza con le

sanzioni di altra natura (sent. n. 29 del 1961);

che peraltro anche in relazione alle sanzioni penali, è stato

da questa Corte ritenuto che una previsione edittale rigida non è di

per sé incompatibile con i limiti imposti dalla Costituzione alla

potestà punitiva (sent. n. 67 del 1963, n. 167 del 1971);

che, per tali ragioni, la questione sollevata in riferimento

all'art. 27 Cost. va dichiarata manifestamente infondata;

che ad identica conclusione si deve pervenire per quanto attiene

all'asserita violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la norma

impugnata, non solo non si pone in contrasto con il principio della

personalità della pena, ma stabilisce anche un trattamento che -

proporzionato all'entità oggettiva della violazione - appare del

tutto congruo e razionale rispetto al tipo di illecito sanzionato;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 d.d.l. 27 luglio 1945, n. 475 ("Divieto di

abbattimento di alberi di olivo"), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 27 Cost., dal Pretore di Orvieto con ordinanza emessa il 13

febbraio 1984 (reg. ord. n. 521 del 1984).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI