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Ordinanza 496/1987 ECLI:IT:COST:1987:496 Generato dall'IA

Ordinanza 496/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 496/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25/ prima serie speciale

Regesto Legislator

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art. 101 Cost; Ordinanza 496/1987 · Corte costituzionale: 25/ prima serie speciale

Parole chiave

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idoneità all'edificazione norme edilizie comunali proroga del permesso edilizio obbligo del permesso di costruzione divieto di costruzione di diritto pubblico abusivismo edilizio

Disposizioni normative citate

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art. 101 Cost
all'art. 101 Cost., questione di legittimità costituzionale della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 28 febbraio

1985, n. 47 recante "Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

abusive", promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1987 dal

Pretore di Bracciano nel procedimento penale a carico di Lupoli

Carlo, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25/ prima serie speciale

dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 26 febbraio 1987 il pretore

di Bracciano ha sollevato, in riferimento

all'art. 101 Cost., questione di legittimità costituzionale della

legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere abusive), nella parte in cui "non impone al Comune di non

accettare le domande di sanatoria per quelle costruzioni che non

risultino essere state ultimate entro la data dell'1 ottobre 1983";

Considerato che il giudice a quo, al di là dell'affermazione che

"le predette lacune non consentono di giudicare con tranquillità e

con serenità", sostanzialmente censura la scelta non irrazionalmente

adottata dal legislatore nell'esercizio del suo potere discrezionale;

che, pertanto, la proposta questione risulta manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale della legge 28 febbraio 1985, n. 47

sollevata, in riferimento all'art. 101 Cost., dal pretore di

Bracciano con l'ordinanza di cui in epigrafe (reg.ord. n. 227 del

1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI