Ordinanza 496/1987 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25/ prima serie speciale
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 101 Cost; Ordinanza 496/1987 · Corte costituzionale: 25/ prima serie speciale
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 28 febbraio
1985, n. 47 recante "Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
abusive", promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1987 dal
Pretore di Bracciano nel procedimento penale a carico di Lupoli
Carlo, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25/ prima serie speciale
dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 26 febbraio 1987 il pretore
di Bracciano ha sollevato, in riferimento
all'art. 101 Cost., questione di legittimità costituzionale della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere abusive), nella parte in cui "non impone al Comune di non
accettare le domande di sanatoria per quelle costruzioni che non
risultino essere state ultimate entro la data dell'1 ottobre 1983";
Considerato che il giudice a quo, al di là dell'affermazione che
"le predette lacune non consentono di giudicare con tranquillità e
con serenità", sostanzialmente censura la scelta non irrazionalmente
adottata dal legislatore nell'esercizio del suo potere discrezionale;
che, pertanto, la proposta questione risulta manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale della legge 28 febbraio 1985, n. 47
sollevata, in riferimento all'art. 101 Cost., dal pretore di
Bracciano con l'ordinanza di cui in epigrafe (reg.ord. n. 227 del
1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI