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Ordinanza 493/1987 ECLI:IT:COST:1987:493 Generato dall'IA

Ordinanza 493/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 493/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 493/1987 · Corte costituzionale: alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le

Parole chiave

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validità delle elezioni eleggibilità ricorso sui diritti politici scheda nulla esercizio del diritto di voto organizzazione elettorale

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c),

del d.l. 3 maggio 1976, n. 161, (Modificazioni ed integrazioni

alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le

elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali

nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei

consigli comunali nei comuni nei quali si vota col

sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno

1976) conv. in l. 14 maggio 1976, n. 240, promosso con l'ordinanza

emessa il 22 ottobre 1985 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto

da Ficorilli Quirino ed altri contro il Comune di Rivodutri ed altri,

iscritta al n. 109 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 prima serie speciale

dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione di Ficorilli Quirino ed altri nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo per il Lazio, con

ordinanza emessa il 22 ottobre 1985 nel giudizio promosso da Quirino

Ficorilli ed altri per l'annullamento delle operazioni elettorali

relative al rinnovo del consiglio comunale di Rivodutri svoltesi il

12 ed il 13 maggio 1985 e dell'atto di proclamazione degli eletti, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, lettera c), d.l. 3 maggio 1976, n. 161,

convertito in legge, con modificazioni, con l. 14 maggio 1976, n.

240, nella parte in cui elimina l'obbligo - sancito a pena di

nullità dall'art. 53, secondo comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 -

delle vidimazioni delle liste elettorali solo nel caso di

contemporaneo svolgimento di elezioni politiche ed amministrative,

ribadendo così la necessità della suddetta vidimazione quando si

proceda ad elezioni amministrative separate;

che nel giudizio si sono costituiti tutti i ricorrenti deducendo

l'irrilevanza della sollevata questione nel giudizio a quo in quanto,

trattandosi di elezioni esclusivamente amministrative, la norma

denunciata - che regola il contemporaneo svolgimento delle elezioni

politiche e di quelle amministrative - era inapplicabile alla

fattispecie sottoposta al giudice rimettente;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto

tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione venga

dichiarata inammissibile e, comunque non fondata, in quanto basata

sull'erroneo presupposto che l'art. 2, lettera c), del d.l. n. 161

del 1976 abbia abrogato l'art. 53, secondo comma, della l. n. 570 del

1960, nella parte in cui prevede l'obbligo di vidimazione delle

liste, con riguardo al caso di contemporaneo svolgimento delle

elezioni politiche ed amministrative;

Considerato che questa Corte ha escluso, con sentenza n. 129 del

1987, che la norma del 1976 abbia portata

abrogatrice delle disposizioni prevedenti modalità tipiche dei

singoli procedimenti elettorali, ed in particolare

dell'art. 53, d.P.R. n. 570 del 1960, affermando che "l'esigenza

accertativa delle liste permane comunque, anche in caso di elezioni

abbinate" e che l'obbligo della vidimazione non viene mai meno, "sia

che si tratti di consultazioni separate, sia che si tratti di

consultazioni contestuali";

che la questione va dunque dichiarata manifestamente infondata

per erroneità del presupposto sul quale si basa la prospettata

censura;

Visti gli artt. 23, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, lettera "c", d.l. 3 maggio 1976, n. 161,

convertito in legge con modificazioni, con l. 14 maggio 1976, n. 240,

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost, dal Tribunale

amministrativo per il Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe (n.

109 reg. ord. del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI