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Ordinanza 492/1987 ECLI:IT:COST:1987:492 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional question on tax evasion penalty legality under Article 25.

Numero d'incarto Ordinanza 492/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question manifestly unfounded regarding the legality of a tax evasion penalty. The Court held that the primary law sufficiently defined the criminal offense and its elements, satisfying the principle of legality. Consequently, the lower court's challenge based on the reference to administrative regulations was rejected as baseless.

Regesto Legislator

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Art. 25, second comma, Cost.; The principle of legality of crimes and punishments is satisfied when the primary law clearly indicates the prerequisites, characteristics, and limits of the conduct subject to penal sanction, allowing the offense to be exhaustively determined in all its constituent elements.

Parole chiave

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principle of legality tax evasion penalty criminal law definition administrative reference constitutional question omissive offense Article 25 Constitution tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 25, second comma, Cost.
sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.,
Art. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87
9 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

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sent. nn. 26 del 1966
168 del 1971
26 del 1966, 168 del 1971, 58 del 1975), il
58 del 1975
26 del 1966, 168 del 1971, 58 del 1975), il
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 ("Norme per la repressione

della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore

aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia

tributaria"), convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 ("Conversione

in legge, con modificazione, del decreto-legge 10 luglio 1982, n.

429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di

imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la

definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al

Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati

tributari."), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1987 dal

giudice istruttore presso il Tribunale di Foggia, iscritta al n. 316

del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 32, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il giudice istruttore presso il Tribunale di Foggia,

con ordinanza emessa il 27 maggio 1987, ha

sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge

con legge 7 agosto 1982, n. 516 nella parte in cui,

sanzionando penalmente "la omessa annotazione degli stampati per la

compilazione di ricevute fiscali senza definire il

relativo obbligo, opera un implicito e generico rinvio alla

disciplina fiscale che lo contempla, e cioè ai decreti ministeriali

13 ottobre 1979, 18 gennaio 1980 (art. 4) e 28 gennaio 1983 (art. 4)"

e, dunque, in definitiva, contempla una sanzione penale per la

violazione di un obbligo imposto da un atto amministrativo;

Considerato che, come risulta da numerose pronunce di questa Corte

(tra cui le sentt. nn. 26 del 1966, 168 del 1971, 58 del 1975), il

principio di legalità dei reati e delle pene deve ritenersi

soddisfatto quando nella norma primaria siano indicati i presupposti,

i caratteri, il contenuto ed i limiti dei provvedimenti alla cui

trasgressione deve seguire la sanzione penale, potendo così

ritenersi che il reato sia tassativamente determinato in tutti i suoi

elementi costitutivi;

che nella specie la norma impugnata descrive il comportamento

omissivo illecito con sufficiente precisione, restando altresì

chiara la ratio legis, che è quella di impedire la produzione o il

commercio clandestini di stampati idonei ad evitare l'evasione

fiscale e rimandando all'autorità amministrativa la sola emanazione

di prescrizioni di dettaglio;

che pertanto la questione si rivela manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, secondo comma, d.-l. 10 luglio 1982, n.

429 ("Norme per la repressione della evasione in materia di imposte

sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione

delle pendenze in materia tributaria"), convertito in legge 7 agosto

1982, n. 516, ("Conversione in legge, con modificazione, del

decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la

repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul

valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in

materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la

concessione di amnistia per reati tributari."), sollevata, in

riferimento all'art. 25, Cost., dal giudice istruttore del Tribunale

di Foggia con ordinanza emessa il 27 maggio 1987 (reg. ord. n. 316

del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI