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Ordinanza 491/1987 ECLI:IT:COST:1987:491 Generato dall'IA

Ordinanza 491/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 491/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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impignorabili"), con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui

Regesto Legislator

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art. 545 cod. proc. civ, art. 3 Cost, art. 545 c.p; Ordinanza 491/1987 · Corte costituzionale: 3 Cost., nella parte in cui

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 545 cod. proc. civ art. 3 Cost art. 545 c.p

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 545 cod. proc. civ
legittimità costituzionale dell'art. 545 cod. proc. civ.
art. 3 Cost
impignorabili"), con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui
art. 545 c.p
che, l'interpretazione dell'art. 545 c.p.c.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 545 del codice

di procedura civile, ("Crediti impignorabili"), promosso con

ordinanza emessa il 17 dicembre 1986 dal Pretore di Monza, istritta

al n. 206 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno

1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto, in fatto, che il giudice a quo, in una controversia

riguardante l'avvenuto pagamento di un assegno emesso per

l'adempimento di un credito alimentare e non ancora pervenuto nella

diretta disponibilità della creditrice, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 545 cod. proc. civ. ("Crediti

impignorabili"), con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui

la norma impugnata "non prevede che la impignorabilità dei crediti

si estenda anche alle somme e ai beni derivati in via immediata e

diretta dall'avvenuto adempimento dei crediti impignorabili", e ciò

sulla base di una sola delle possibili interpretazioni della predetta

norma;

Considerato che la ratio della impignorabilità dei crediti

alimentari risiede nell'imprescindibile esigenza di non pregiudicare

la soddisfazione dei più elementari bisogni della vita del debitore

assoggettato ad esecuzione e delle altre persone a suo carico;

che, l'interpretazione dell'art. 545 c.p.c. nel senso conforme

ai principi costituzionali - secondo cui l'impignorabilità delle

somme dovute per crediti alimentari debba estendersi fino alla

soddisfazione di tali crediti, e cioè fino al momento in cui la

somma divenga direttamente disponibile da parte del creditore,

determinandosi altrimenti una irragionevole disparità di trattamento

- non è esclusa dalla formulazione della norma stessa, non apparendo

peraltro la giurisprudenza menzionata nella ordinanza di rimessione

pertinente rispetto al caso oggetto del giudizio a quo perché

riflettente ipotesi e fattispecie diverse;

che, in applicazione del principio generalmente riconosciuto,

secondo cui il giudice di merito, fra più interpretazioni possibili,

debba scegliere quella conforme al dettato costituzionale, la

questione proposta si concreta in una questione di interpretazione,

la cui risoluzione è rimessa ai giudici di merito e come tale non è

proponibile in questa sede;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 545, cod. proc. civ. ("Crediti

impignorabili"), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal

Pretore di Monza con ordinanza indicata in epigrafe del 17 dicembre

1986 (reg. ord. n. 206 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI