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Ordinanza 488/1987 ECLI:IT:COST:1987:488 Generato dall'IA

Ordinanza 488/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 488/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 46, primo comma,

Regesto Legislator

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art. 134 Cost; Ordinanza 488/1987 · Corte costituzionale: 46, primo comma,

Parole chiave

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cancellazione dall'albo avvocati violazione dei doveri professionali divieto di esercizio della professione autorizzazione provvisoria all'esercizio professionale cambiamento di professione sospensione dei lavori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 134 Cost
non è dunque suscettibile, ex art. 134 Cost., di sindacato di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 46, primo comma,

del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 ("Approvazione del regolamento per

le professioni d'ingegnere e di architetto"), promossi con ordinanze

emesse il 16 maggio 1986 e il 18 ottobre 1985 dal Consiglio Nazionale

degli Ingegneri, iscritte rispettivamente ai nn. 613 e 614 del

registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti l'atto di costituzione di DE NILE Egidio nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Consiglio nazionale degli ingegneri, con due

ordinanze emesse il 18 ottobre 1985 e 16 maggio 1986 - la prima delle

quali soltanto contiene proposizioni esplicative dei ravvisati

profili di incostituzionalità - ha solleva- to, in riferimento agli

artt. 3, primo comma, e 4, primo comma, Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 46, primo comma, r.d. 23

ottobre 1925, n. 2537, nella parte in cui impone che la sospensione

del professionista dall'esercizio della professione permanga fino

alla revoca del mandato di cattura;

che nel giudizio promosso con la prima delle indicate ordinanze

si è costituito l'interessato instando per la declaratoria

dell'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata e,

in entrambi, ha spiegato intervento l'Avvocatura dello Stato in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha

chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile essendo la

norma della cui costituzionalità si dubita priva della forza di

legge;

Considerato che viene denunciata la stessa disposizione in

riferimento ai medesimi parametri costituzionali, onde i giudizi

possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza;

che il regio decreto n. 2537 del 1925, come risulta da due

presunzioni e cioè dalla sua intitolazione e dal modo in cui viene

definito l'emanando complesso normativo ("regolamento" per

l'attuazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395), nonché dalla

procedura seguita per la sua adozione, (acquisizione del parere del

Consiglio di Stato) non è da ritenersi atto avente forza di legge e

non è dunque suscettibile, ex art. 134 Cost., di sindacato di

legittimità da parte della Corte costituzionale;

che la questione va, pertanto, dichiarata manifestamente

inammissibile per tale assorbente ragione;

Visti gli artt. 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 46, primo comma, r.d. 23 ottobre 1925, n.

2537, ("Approvazione del regolamento per professione di ingegnere e

di architetto") sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma,

e 4, primo comma, Cost., dal Consiglio nazionale degli ingegneri con

ordinanze emesse il 18 ottobre 1985 e 16 maggio 1986 (reg. ord. nn.

613 e 614 del 1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI